Risarcimenti da sinistri stradali e cessione del credito Tutela dei danneggiati, assicurati, vittime della strada 09/05/2011 sentenza Gdp Lecce ZTL n 2061-11 avv. A.M. Aventaggiato. L’autocarrozzeria non può agire per il recupero del credito se lo stesso non è accertato né riconosciuto. Né vale la dichiarazione di cessione con la sola firma autografa. Importante sentenza del Giudice di Pace di Galatina È prassi consolidata delle autocarrozzerie e degli autoriparatori in genere farsi cedere il credito relativo al risarcimento danni all’autoveicolo in caso di sinistro stradale mediante la sola sottoscrizione autografa del cedente – danneggiato di un apposito modulo o contratto, senza che la stessa sia stata autenticata e prima che il credito vantato sia concretamente accertato. Non pochi i dubbi nascenti da questa consuetudine commerciale, secondo Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori nonché fondatore dello “Sportello dei Diritti”. L'”usanza”, infatti, da una parte non consente di conoscere con certezza la provenienza dell’atto di cessione del credito dal vero cedente – danneggiato perché la richiesta avviene semplicemente esibendo un atto di questi con firma autografa non autenticata da pubblico ufficiale, ed invero, soprattutto, è relativa quasi sempre ad un credito ancora incerto, e quindi né liquido o esigibile, poiché in caso di citazione in giudizio della compagnia assicurativa e del responsabile da parte del cessionario, non risulta ancora accertato il diritto al risarcimento del danno da parte del cedente, con conseguente difetto di legittimazione attiva da parte dell’autocarrozzeria che agisce per il recupero della somma che dovrebbe essere liquidata a titolo di risarcimento. E così il Giudice di Pace di Galatina dott. Ermanno Vergari con la sentenza n. 320/2011 ha accolto l’eccezione preliminare sul difetto di legittimazione passiva del procuratore di una primaria compagnia di assicurazioni che aveva rappresentato proprio l’inesistenza del credito e la nullità dell’atto di cessione. Secondo il Giudice di Pace, “il documento esibito mediante deposito nel proprio fascicolo di parte … consiste in una dichiarazione unilaterale intitolata “Contratto di cessione del credito pro solvendo e autorizzazione al trattamento dei dati personali” con cui … dichiara di cedere il credito sorto nei confronti della compagnia … per il sinistro avvenuto … ” con sottoscrizione di … non autentica né comunicata al debitore ceduto (artt. 1260 e seguenti c.c.). Ma soprattutto occorre rilevare oltre alla assenza di sottoscrizione resa autentica, la inesistenza, al tempo della dichiarazione di cessione, di un credito da poter cedere non essendo stato accertato né riconosciuto il diritto di … ottenere in qualche misura un risarcimento del danno né essendo … titolare di un diritto di agire contro gli odierni convenuti”.
Fonte: sportellodeidiritti.org