In queste settimane si sono svolti in tutti gli Atenei italiani i test per l’accesso ad alcune facoltà che illegittimamente prevedono il numero chiuso (tra cui Biologia, Biotecnologia, Scienze motorie, Scienze umanistiche, Psicologia, etc…) in tal modo precludendone l’accesso a migliaia di studenti che, pur avendo fatto il test, non si sono classificati all’interno del numero dei posti bandito dalle università.
La stessa storia si era già verificata l’anno scorso e gli Atenei avevano dovuto, in molti casi, rivedere la decisione di chiudere l’accesso ai corsi di laurea in Scienze motorie, Psicologia triennale e magistrale, Biologia e Biotecnologie, Scienze umanistiche, perché i TAR avevano concesso l’immatricolazione di coloro che non avevano superato il test, rendendo giustizia agli studenti.
In particolare, con riferimento allo accademico 2017/2018, il TAR del Lazio, con due importantissime pronunce, ha deciso di sospendere il decreto di introduzione del numero chiuso nella facoltà umanistica della Statale di Milano e quello che aveva introdotto il numero programmato alla facoltà di psicologia dell’Ateneo de L’Aquila.
Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, è illegittima la scelta dell’Ateneo di individuare un “numero chiuso” di studenti che possono ambire ad un corso di laurea se il decreto che bandisce i test non contiene alcuna giustificazione in ordine:
all’esistenza di un tirocinio obbligatorio da svolgere al di fuori dell’Ateneo;
l’obbligo per gli studenti di frequentare dei corsi con laboratori ad alta specializzazione.
I decreti ministeriali che in questi anni hanno introdotto alcuni requisiti per l’accreditamento dei corsi di laurea (rapporto professori/studenti, capienza strutturale delle aule ecc., ndr) non sono sufficienti a giustificare l’introduzione del numero programmato al di fuori di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Ingegneria Edile-Architettura e Professioni sanitarie” ossia i corsi espressamente previsti dalla legge 264 nel 1999, che afferma che il numero chiuso va istituito solamente se il regolamento didattico prevede laboratori ad alta specializzazione e tirocini connessi al corso di laurea.
Pertanto, gli Atenei che hanno previsto il numero chiuso nei corsi di laurea, Scienze motorie, Psicologia triennale e magistrale, Biologia e Biotecnologie e Scienze umanistiche, riceveranno nelle prossime settimane migliaia di ricorsi contro i rispettivi test di ingresso.
Il TAR, nelle decisioni qua richiamate, afferma con chiarezza che il diritto allo studio non può essere mai limitato dagli Atenei che non hanno il potere di ridurre il numero di accessi alle proprie facoltà, prescindendo da una previsione di legge.
Pertanto, la decisione quest’anno di molti Atenei di confermare il numero chiuso in quelle facoltà che non hanno una programmazione nazionale ma solo locale rappresenta un ostacolo grave all’esercizio del diritto allo studio, tutelato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. Dunque tutti coloro che hanno sostenuto un test per accedere ad un corso a numero programmato (p.e. Psicologia o Biologia o Biotecnologie) e non si sono classificati utilmente possono fare ricorso ed accedere al corso di laurea ambito. Le condizioni per partecipare a questa campagna sono unicamente l’aver sostenuto il test nelle seguenti facoltà:
Scienze motorie, Psicologia triennale e magistrale, Biologia e Biotecnologie e Scienze umanistiche;
ricorrere entro 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria del proprio Ateneo.
Non possiamo più ignorare che l’applicazione del “numero chiuso” alle Facoltà di Ingegneria, Psicologia, Biologia etc.., risulta in contrasto con la normativa nazionale nonché con la Costituzione Italiana che prevede testualmente: “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (art. 33, comma 6, Cost.).
Fonte: Studio Legale Leone & Fell