Secondo queste nuove disposizioni, i cittadini dovranno inoltrare esclusivamente “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ovvero “dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà”. Cambiano le regole per la presentazione di certificazioni alla pubblica amministrazione. A seguito di quanto disposto dalla legge 183 del 12/11/2011 – Legge di stabilità 2012, sui certificati e gli estratti rilasciati dal Dipartimento Demografico del Comune di Messina, viene apposta la dicitura : “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. La legge ha infatti previsto, tra l’altro, all’art. 15, che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà dovranno essere sostituiti dalle “dichiarazioni sostitutive di certificazioni”. Secondo queste nuove disposizioni, i cittadini, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, dovranno inoltrare esclusivamente “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ovvero “dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà”. I modelli necessari per tali dichiarazioni sono liberamente scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Messina all’indirizzo http://www.comune.messina.it/il-comune/autocertificazioni/. Il Comune di Messina, con deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 20 gennaio 2012, ha individuato l’Ufficio “Comunicazione, Aggiornamento del Personale e URP” quale Ufficio Responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi, da parte delle amministrazioni procedenti per consentire a queste ultime lo svolgimento di “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

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