Non basta la semplice descrizione del fatto effettuata dagli agenti della Polizia Municipale del tipo “un signore dai capelli bianchi sfrecciava parlando al cellulare alla guida dell’auto”, per sanzionare secondo l’articolo 173 del codice della strada un automobilista che sarebbe stato sorpreso alla guida della propria auto con il cellulare in mano, senza che però vi sia l’immediata contestazione dell’infrazione come prevede in via generale il codice della strada. Secondo il giudice di pace di Pisa con la sentenza n. 1450/11, che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” porta all’attenzione, è dirimente la differenza fra la contestazione immediata con l’auto fermata nell’immediatezza e il riferimento ad un immagine in movimento: in tal caso il verbale dev’essere annullato senza la necessità di soffermarsi, ad esempio, sulla mancanza dell’auricolare addosso al presunto trasgressore. Trattandosi di percezioni soggettive, in effetti, chi può stabilire con assoluta certezza che il presunto trasgressore non indossasse davvero l’auricolare? Gli agenti non hanno la certezza oggettiva anche perché non hanno fermato l’autovettura in corsa veicolo probabilmente per non intralciare il traffico o perché non è stato possibile. Al di là di queste constatazioni sostiene il giudice onorario che solo la conoscenza di una realtà statica, qual è il veicolo dopo essere stato fermato, può dar luogo a una descrizione analitica che si converte in un accertamento giuridicamente rilevante; diverso è il caso in cui gli agenti hanno la percezione di una realtà dinamica che si consuma in un istante, come accade quando il mezzo è in movimento, un caso che non può essere affatto assimilato all’ipotesi precedente. Nel caso di specie il verbale d’accertamento in questione motiva la sanzione facendo riferimento solo ad un uomo dai capelli bianchi al volante con il telefonino, ma nulla aggiunge sul conducente, sull’assenza dell’auricolare e sull’eventuale predisposizione del veicolo al sistema “viva voce” dal momento che non c’è stata contestazione immediata. Proprio per tali ragioni la sanzione è da considerarsi illegittima ed il verbale annullato.
Fonte: sportellodeidiritti.org