Il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Monasterace (Rc), ha emanato con nota n. 8 del 19/6/2012 l’Ordinanza balneare per l’anno in corso. Ecco di seguito quanto si prevede:
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. La presente ordinanza disciplina l’utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime
per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico- ricreative che si svolgono
durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Monasterace.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera – Roccella Jonica.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE
1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.
2. Le strutture balneari devono garantire, nell’arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.
ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE LIBERE
1. Nelle spiagge libere del Comune di Monasterace è vietato:
· lasciare imbarcazioni in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e
temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi , lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole imbarcazioni, sono state individuate apposite aree in località Ruggiato;
· occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
· lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
· campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture;
· transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
· praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all’igiene dei luoghi;
· tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
· accendere fuochi;
· distendere reti;
· gettare anche in mare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere;
· condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. Da tale divieto potranno essere escluse una o più aree del territorio costiero da individuare con apposita successiva ordinanza che ne prescriverà altresì le condizioni di accesso e di utilizzo;
· introdurre ed usare anche all’interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
· esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge.
ART. 4 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI DISPOSIZIONI COMMERCIALI
1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con possibilità di protrarre l’apertura dei servizi accessori fino all’orario consentito dall’Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL’AREA IN CONCESSIONE
4. L’installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.
5. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un’altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell’area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.
6. II concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell’area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d’acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
7. II numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.
8. E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
9. È vietato l’uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico.
VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE
10. I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92. Nelle aree in concessione devon o essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia – al
fine di garantire l’accesso al mare – che normalmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità all’interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Monasterace Area Tecnica – “Ufficio Demanio Marittimo” e dovranno,
comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.
USO DELLE PISCINE
11. Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all’ingresso dell’impianto, che disciplina il rapporto gestori – utenti in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, omportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell’impianto natatorio
(obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi, orari di accesso alla piscina, ecc.).
12. Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare l’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca – in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti – deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento
della piscina. Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa
venire garantita i frequentatori devono essere opportunamente informati con le
modalità previste nel regolamento di gestione della piscina.
13. Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni –PP.AA. del 16/01/03 approvato
dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16/12/04.
SERVIZI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO
14. Negli stabilimenti balneari l’organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure
volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Roccella Jonica.
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL’ORDINANZA
15. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un’attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza, che deve essere compilata all’inizio dell’attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare mmediatamente l’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Roccella Jonica e il Comune di Monasterace “Area Tecnica – Ufficio Servizio Demanio Marittimo” delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.
ART. 5 – VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune e all’Albo degli Uffici marittimi del circondario marittimo di Roccella Jonica 2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni
contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco COLUCCIO Arch. Caterina DENISI
Allegato
ORDINANZA BALNEARE ANNO 2012 N. 08 DEL 19.06.2012
DEL COMUNE DI MONASTERACE
AREA TECNICA – UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
Check-list autoverifica (art. 4 comma 12)
ORDINANZA BALNEARE ANNO 2012 N. 08 DEL 19.06.2012
DEL COMUNE DI MONASTERACE AREA TECNICA – UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
Check-list autoverifica (art. 4 comma 12)
1
Possesso della concessione demaniale marittima
(art. 4 comma 2)
□ SI □ NO
2
Possesso della licenza di esercizio
(art. 4 comma 2)
□ SI □ NO
3
Possesso dell’autorizzazione sanitaria
(art. 4 comma 2)
□ SI □ NO
4
Esposizione cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo
comprensivo di iva dei servizi
(art. 4 comma 3)
□ SI □ NO
5
Recinzioni perpendicolari la linea di costa con altezza inferiore a m. 1,5 e
che si interrompono ad una distanza di metri lineari 5 dalla battigia
(art. 4 comma 5)
□ SI □ NO
6
Possesso di idonei contenitori per la raccolta dei materiali di risulta
(art. 4 comma 6)
□ SI □ NO
7
OVE PREVISTO L’USO DI PISCINA
Esposizione regolamento interno per l’uso della piscina
(art. 4 comma 11)
□ SI □ NO
8
OVE PREVISTO L’USO DI PISCINA
Assistente bagnanti
(art. 4 comma 12)
□ SI □ NO
9
Esposizione dell’ordinanza balneare in luogo ben visibile
(art. 5 comma 2)
□ SI □ NO
Concessione demaniale marittima n° _____ rilasciata in data ___/___/_____ da
_____________________________
Autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione n° __________ rilasciata in data
___/___/_____ gestione _____________________
Licenza di esercizio n° ______ rilasciata in data _ __/___/_____ dal Comune di Reggio Calabria
Autorizzazione sanitaria n° _____ rilasciata in dat a ___/___/_____ da ____________________
Data ___/___/______ Firma _____________________________
La presente check-list, da esibire alle autorità preposte alcontrollo, è obbligatoria e non è, in ogni caso,
esaustiva dell’applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, un ausilio per il
concessionario sulla verifica della conformità ad alcune prescrizioni normative.
NUMERI TELEFONICI UTILI
COMUNE DI MONASTERACE 0964/739025 – Fax 0964/739272
CAPITANERIA DI PORTO REGGIO CALABRIA 0965656111 – Fax 0965 323598
NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE: 1530 (CHIAMATA GRATUITA)
· Ufficio Circondariale Marittimo Roccella Jonica (Unità Costiera di Guardia):
0964/863213 – 0964/84968.
· Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina: 0964/342818
· Ufficio Locale Marittimo di Bovalino Marina: 0964/61002
· Delegazione di Spiaggia di Monasterace: 0964/732641
· Vigili del fuoco Siderno: 0964/381005
· Ospedale Civile di Locri – Pronto Soccorso: 118 – 0964/399111.
· Camera Iperbarica Palmi: 0966/45471
Leggi o scrica il documento originale: http://albomonasterace.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=865&id_doc=22100619&sez=p&data1=22/06/2012&data2=31/10/2012&view=si
Fonte: Albo Pretorio Online Comune di Monasterace