municipio-milazzoNegli anni 2016 e 2017 non potevano esserci controlli interni per l’anomala situazione, nella quale si trovava il Comune di Milazzo, che aveva dichiarato il dissesto e attendeva l’approvazione da parte del Ministero dell’Interno del bilancio stabilmente riequilibrato, arrivato solo a dicembre del 2017. Con questa motivazione la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha rigettato il ricorso promosso dalla Procura regionale della Corte nei confronti del Sindaco Formica, dei componenti della sua Giunta e dei 30 consiglieri comunali di palazzo dell’Aquila. La magistratura contabile lo scorso maggio a conclusione di una attività d’indagine, aveva chiesto l’applicazione di una sanzione complessiva di quasi 90 mila euro (proporzionata alle indennità ed al gettone di presenza percepito) nei confronti di tutti i soggetti chiamati in causa “per mancata attuazione dei relativi controlli, negli anni 2016 e 2017, dei bilanci del Comune”. Consiglieri e amministratori hanno affidato a propri legali le difese e nelle varie memorie è stato fatto il quadro della situazione, alla fine recepito dal giudice Carola Corrado, che in un decreto di 36 pagine motiva la propria decisione di rigettare il ricorso della Procura, in quanto a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto del ministero dell’Interno sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Rilevando altresì che lo stesso Ministero ha esitato favorevolmente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato solo il 12 dicembre 2017; pertanto sino ad allora il Consiglio non poteva procedere ad approvare alcun bilancio e l’Amministrazione svolgere alcuna attività di controllo. “Ne consegue – si legge nel decreto – che nessuna condotta produttiva di ritardo nell’approvazione degli strumenti finanziari può essere addebitata per gli anni 2016 e 2017”. Il Comune dovrà pagare le spese legali sostenute da tutti coloro, che erano stati coinvolti nella vicenda. Appresa la notizia del decreto della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti che ha rigettato il ricorso della Procura generale che chiedeva la condanna ad una sanzione pecuniaria del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali, il primo cittadino Giovanni Formica ha rilasciato la seguente dichiarazione. “Sono rimasto in religioso silenzio quando la Procura della Corte dei Conti ha chiesto nei confronti di Amministrazione e Consiglio Comunale l’applicazione di sanzioni per quasi 90 mila euro. L’ho fatto convinto della profonda ingiustizia di quella richiesta. Oggi che la sentenza della Corte chiarisce la bontà della nostra condotta, posso finalmente intervenire anche in risposta alle volgarità di tanti squallidi personaggi, che avevano tifato, da buoni ignoranti, per la condanna degli amministratori. Il Giudice ha chiarito, senza possibilità di dubbio, che i controlli per gli anni 2016 e 2017 non potevano essere richiesti all’Ente perché in mancanza degli strumenti finanziari essi si sarebbero tradotti in un mero adempimento formale che avrebbe mortificato lo spirito della legge. E che non si siano fatti i bilanci per quegli anni è circostanza non imputabile alla mia amministrazione e neppure al Consiglio Comunale. La sentenza, però – prosegue Formica – racconta anche qualcos’altro della vita del nostro ente ed in particolare afferma che la mia Amministrazione si è trovata a gestire un quadro desolante; dà atto dell’inattendibilità dei dati contabili lasciati da chi mi ha preceduto e lascia intendere che la conflittualità esasperata tra Giunta e Consiglio rischia di danneggiare tutti, a cominciare dai cittadini. C’è un ulteriore elemento che mi preme sottolineare e lo voglio riportare testualmente, perché rappresenta una delle cose che troppo spesso in questi anni mi sono ritrovato a dire in Consiglio Comunale. Un brano della sentenza è illuminante e deve essere di insegnamento per tutti; ricorda il Giudice che “quando un soggetto assume un incarico, ancorché elettivo, si assume le responsabilità ad esso riconnesse dalla legge. In particolare, per svolgere al meglio e nell’interesse pubblico l’incarico, chi lo assume, oltre al diritto di avere informazioni e notizie (che nel Testo Unico degli Enti Locali si evince anche dalla tipologia di accesso generalizzato prevista per i Consiglieri dall’art. 43, comma 2), ha il dovere di informarsi.”

Foti Rodrigo

 

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