Il decreto dell’assessorato al Territorio e Ambiente del 30 marzo 2007, pubblicato nalla GURS n. 20 del 24 aprile 2007, nella parte motiva, dà atto che “il procedimento di valutazione di incidenza è preliminare rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione di un piano/progetto/intervento e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento”. Pertanto la ditta, ogni qualvolta ne ricorra la circostanza, è onerata di acquisire la verifica positiva della valutazione di incidenza/screening, così come prevista dalle disposizioni legislative nazionali e regionali, secondo le procedure e le disposizioni del competente Servizio Valutazioni Ambientali cui va indirizzata direttamente l’istanza, utilizzando il software URBAmid. Nelle more della definizione d’ufficio del procedimento di valutazione di incidenza (rilascio provvedimento ecologico ambientale/screening), sarà comunque possibile avviare il procedimento edilizio attraverso lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), avendo cura di indicare il numero Identificativo (ID) dell’istanza già presentata, relativa al corrispondente procedimento ambientale.