In merito alla sottoscrizione di accordi transattivi allegati alla deliberazione di Giunta municipale n. 62 dello scorso 20 gennaio, il sindaco, Renato Accorinti, ed il vicesindaco ed assessore alle Politiche finanziarie, Guido Signorino, con una nota inviata al Consigliere comunale, Antonella Russo, del Gruppo Consiliare Misto e per conoscenza al Segretario generale / Direttore generale, Antonio Le Donne, ed alla Presidente del Consiglio comunale, Emilia Barrile, hanno precisato che: “Innanzitutto, i creditori dell’Ente sono stati invitati rispettivamente presso i Dipartimenti competenti per il credito vantato e non già tutti al Dipartimento Politiche sociali. Inoltre, – scrivono il sindaco ed il vicesindaco – con la missiva inoltrata dal Comune di Messina, il creditore non veniva invitato per la sottoscrizione immediata di atto transattivo ma a contattare il Dipartimento e a fissare un previo appuntamento al fine di ottenere tutti i chiarimenti necessari per la quantificazione del credito vantato nonché le informazioni riguardo ai termini e alle condizioni dell’accordo transattivo che si sarebbe andato eventualmente a concludere. Di fatto, dunque, non vi era ragione di allegare alla predetta comunicazione gli schemi di transazione dei quali i creditori avrebbero avuto ampia conoscenza allorquando, dimostrando interesse per la soluzione transattiva proposta, si sarebbero recati presso i vari Dipartimenti. Naturalmente, ove richiesto, gli schemi di transazione verranno prontamente recapitati anche prima dello svolgimento della riunione. In merito alle modifiche richieste si rileva che: 1) inserire che il credito oggetto di transazione risulti già censito sarebbe ultroneo, considerato che il fatto stesso di avere convocato determinati soggetti comporta da parte dell’Amministrazione il riconoscimento del relativo debito. La certezza del credito, si reputa, emerga già chiaramente dallo schema transattivo nella parte in cui si precisa che il credito deriva ”da sentenza definitiva” o ”da decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo” o ”da fattura”, mentre la certificazione dello stesso non può allo stato essere resa, non essendo ancora il debito riconosciuto dal Consiglio comunale. 2) Allo stesso modo, appare sufficientemente specificato che l’importo oggetto di transazione è quello che supera la soglia minima di 50 mila euro, concetto ricorrente in più punti sia della deliberazione di G.c. n. 62/15 che negli schemi transattivi, come anche nella stessa lettera di invito, dove viene espressamente detto che ”l’importo superiore a tale soglia dovrà essere oggetto di transazione scegliendo, ( … ) l’abbattimento del 34 per cento dell’importo del credito superiore alla soglia di 50 mila euro ( …). 3) Riguardo ai crediti derivanti da fattura per prestazioni di beni e servizi è esplicitamente previsto che il creditore rinuncerà agli interessi (v. art. 1). 4) Il procuratore distrattario è portatore di un’autonoma pretesa creditoria. Egli verrà, perciò, soddisfatto con le modalità e i termini previsti negli schemi transattivi (v. artt. 2 e 3). 5) Con riferimento alla data di pagamento della somma oggetto di transazione, non esiste alcuna discrasia in quanto si fa riferimento a due differenti termini. Come chiaramente evidenziato sia nella proposta di transazione che nella delibera di Giunta e negli schemi allegati, entro il termine di 120 giorni dalla approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sarà effettuato il pagamento dell’importo fino a 50 mila euro, mentre entro il termine di 120 giorni dal trasferimento alla Tesoreria comunale delle somme derivanti dall’adesione del Comune al fondo di Rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, sarà corrisposta la parte eccedente l’importo di 50 mila euro. Tale differenza temporale (che non discrimina tra i creditori, essendo il primo pagamento rivolto all’intera loro platea) – continuano Accorinti e Signorino – è dovuta alla necessità di offrire garanzia di certezza circa la disponibilità delle risorse finanziarie e liquide destinate dall’Amministrazione al pagamento promesso. La prima tranche attinge a risorse già disponibili nel bilancio di previsione 2014, che stanzia e vincola i fondi corrispondenti agli impegni definiti nella prima annualità di piano, mentre la seconda (come chiaramente comunicato) viene finanziata tramite l’accesso al menzionato ”fondo di rotazione”. L’utilizzo effettivo di tali risorse è dunque subordinato alla semplice approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti per ciò che riguarda la prima tranche e al trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’Interno per ciò che riguarda la seconda tranche. 6) Gli schemi di transazione prevedono già espressamente che la validità e l’efficacia dell’accordo viene espressamente subordinata e condizionata all’approvazione e finanziamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale. Ove non si dovesse verificare una delle suddette condizioni, l’accordo dovrà ritenersi tamquam non esset e quindi privo di qualunque efficacia obbligatoria tra le parti. È del tutto evidente che il riconoscimento del debito ha carattere sospensivo in caso di ritardo (implicando lo slittamento dell’obbligo ad adempiere da parte del Comune al verificarsi della condizione posta) e risolutivo nel caso di diniego (implicando in tal caso la decadenza dell’obbligazione a pagare da parte dell’ente). In definitiva, a riprova della completezza di informazioni date ai creditori, si fa presente che diversi creditori hanno già preso contatto con i Dipartimenti e si stanno fissando le date per gli incontri finalizzati alla formalizzazione degli accordi transattivi. Nel corso di detti incontri potranno essere considerate proposte utili e migliorative rispetto agli schemi in relazione alle esigenze direttamente rappresentate dai creditori, anche al fine di adattare gli schemi generali alle condizioni particolari che potrebbero riguardare singoli casi o specifiche categorie di creditori. Non appare fuor di luogo considerare come gli elementi di innovazione che hanno costituito il frutto dell’intenso lavoro amministrativo, gestionale, tecnico e politico svolto in questi 18 mesi ci consentono adesso di proporre un piano ancor più solido e affidabile e, al suo interno, un’offerta transattiva generalizzata particolarmente interessante, dotata di risorse certe, con pronta disponibilità e sostenibile nell’intero periodo di vigenza del piano con margini di capienza di sicura affidabilità. Ferma restando ogni differente valutazione, anche di ordine politico o di opportunità politica, circa la preferibilità del dissesto ad ogni possibile differente scenario, il piano di riequilibrio ne costituisce una solida e praticabile alternativa che tutela l’interesse economico dell’intera città (favorendo l’introduzione massiccia di liquidità a supporto della domanda locale) e dei singoli creditori. Con questa procedura infatti, nelle condizioni prospettate, viene minimizzata l’eventuale decurtazione del credito e viene, anzi, assicurata in tempi molto celeri, la corresponsione dell’intero dovuto alla stragrande maggioranza di essi; in alternativa, il dissesto darebbe minore garanzia di copertura e maggiore tardività del pagamento. Le transazioni in oggetto, in particolare, – concludono il sindaco ed il vicesindaco – risultano garantite dalla sussistenza di risorse certe, provenienti da stanziamenti di bilancio già consolidati e accantonati con il previsionale 2014 (per ciò che riguarda l’universo dei pagamenti ”sottosoglia” o da risorse previste per legge e stimate secondo opportune valutazioni condivise con il Ministero dell’Interno e (sempre per legge) non assoggettabili a diversa destinazione o ad azioni esecutive o pignoramenti (per ciò che riguarda la quota di dei pagamenti ”soprasoglia” definiti dalla sottoscrizione degli accordi transattivi). Sotto tale profilo è da rilevare che il positivo compimento dell’iter di approvazione del piano di riequilibrio costituisce la migliore garanzia a tutela dell’interesse economico sia pubblico che privato”.