Il dipartimento pubblicità e affissioni del Comune, nell’ambito dei controlli avviati per impedire l’affissione indiscriminata di manifesti e materiale pubblicitario elettorale, fuori dai prescritti spazi (D. Lgs. 507/1993), ha effettuato numerosi interventi. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva, nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, sono a carico dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15. Legge 515/93 come modificato dall’art. 1, comma 178, lett. a) della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).
In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93). Si ricorda, inoltre, che è perseguito anche colui che sottrae o distrugge giornali murali o altri manifesti di propaganda o comunque li rende illeggibili (art.7, Legge 212/1956 e s.m.i.). Subito prima dell’inizio delle operazioni di voto saranno disposte le opportune operazioni di pulizia delle aree circostanti l’ingresso delle sedi sezionali, per rimuovere volantini ed altri materiali di propaganda presenti nel raggio di 200 metri dai seggi.