Il dirigente il dipartimento Edilizia privata, Antonella Cutroneo, ha trasmesso una nota indirizzata agli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, e al collegio dei geometri, contenente disposizioni sulle istanze che giungono per la realizzazione di “giardini di inverno”, nelle terrazze di copertura degli edifici come pertinenza di unità immobiliari poste a livello o sottostanti e comunque, nel medesimo corpo di fabbrica, ai sensi dell’art. 3 punto d) delle norme tecniche di attuazione vigenti. Si rende necessario – si legge nella nota – coordinare l’attività interpretativa, al fine di garantire uniformità di applicazione della norma, a salvaguardia dell’assetto edilizio/urbanistico del territorio comunale.
Il “giardino di inverno” deve eseguirsi con strutture precarie e chiusure verticali ed orizzontali realizzate con materiali traslucidi e deve garantire una sistemazione pregevole del verde delle terrazze. La superficie coperta non potrà superare il 20% della superficie netta della terrazza di proprietà, in tale spazio sono compresi altri locali presenti nella terrazza di proprietà, ad eccezione esclusivamente del torrino scala di accesso al livello. Secondo quanto precisato nella disposizione dirigenziale di servizio n. 37 del 2013, i “giardini di inverno” devono distaccarsi almeno 3 metri dai parapetti e resta consentita l’aderenza in un solo lato con altre pareti (stessa ditta o a confine con altra ditta); devono distaccarsi almeno 3 metri solo da parapetti prospicienti pubbliche vie o pubblici spazi; 1,50 da confini con proprietà di altre ditte; 3 da altre costruzioni di altre ditte; 1,50 da costruzioni della stessa ditta. Inoltre possono avere un’altezza massima di 3 metri e andare in aderenza solo su un lato con altra parete o parapetto prospiciente spazi privati, cortili, chiostrine e lucernari, compatibilmente con le norme igienico sanitarie e i regolamenti edilizi.