L’art. 14 della legge 21 Marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni attribuisce ai pubblici Ufficiali, la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature. Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici Ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’Ufficio di cui sono titolari. I segretari comunali oppure i funzionari incaricati da Comune e Provincia debbono svolgere le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dall’art. 14 anche ai Consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Presidente della Provincia e al Sindaco o Commissario, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai Consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali. Tutti i pubblici Ufficiali autenticanti assicureranno la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, al fine di garantire il godimento più diffuso dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelato. Per la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature il Ministero dell’Interno ha ribadito che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).