Il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, con ordinanza n. 45 del 23 maggio 2022, relativa alle “Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia – Anno 2022” ha disposto ai soggetti proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti, ricadenti all’interno del territorio comunale, di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi a tutela della pubblica sicurezza e dell’igiene ambientale.
Il provvedimento dispone altresì il divieto assoluto di accendere fuochi, nel periodo compreso tra l’1 giugno 2022 ed il 30 settembre 2022. Soltanto dall’1 giugno al 30 giugno 2022 e dall’1 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture nel rispetto assoluto delle indicazioni citate nella stessa Ordinanza.
I cittadini sono invitati, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:
• Numero Unico Emergenze tel. 112;
• Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515;
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115;
• Centrale Polizia Municipale di Messina tel. 090771000;
• Servizio di Protezione Civile Comunale tel. 09022866;
• Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS tel. 800404040;
I soggetti incaricati a fare rispettare l’esecuzione della presente Ordinanza sono i Comandi delle Forze di Polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.
Ai trasgressori verranno irrogate delle sanzioni amministrative e penali, inasprite rispetto agli anni passati, di seguito elencate:
1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 45,00 euro e non superiore a 90,00 euro;
2. nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 600,00 euro;
3. la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall’art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
4. Fermo restando le norme previste dagli articoli 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del regolamento approvato con D.P. della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 (Fuochi controllati in agricoltura – Art. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n. 14) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. i casi di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza saranno sanzionati con l’applicazione di una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i..
6. nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell’articolo 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 (importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021).
7. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista da Codice Penale, la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.
8. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.
Il Commissario Santoro, a seguito dell’emanazione del provvedimento, ha richiesto formalmente una ricognizione di uomini e mezzi disponibili da parte delle società partecipate e della Protezione civile comunale per far fronte alla prossima emergenza incendi; in particolare è stato richiesto il numero complessivo di autobotti disponibili e di autisti abilitati alla conduzione delle autobotti stesse e gli eventuali macchinari o attrezzature antincendio.