Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 4 aprile 1956 n. 212, da sabato 4 novembre, giorno antecedente le votazioni, vigerà il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali. Analogo divieto vige per le emittenti radiotelevisive di diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonché tribune elettorali, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 6 dicembre 1984 n. 807, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10. Di consequenza qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24 di venerdì 3 novembre. Sempre ai sensi dell’art. 9 della legge 212/1956, comma 2, è fatto divieto, nel giorno destinato alla votazione, di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Relativamente ai sondaggi da parte di istituti demoscopici intesi a rilevare gli orientamenti di voto all’uscita dei seggi, ai soli fini di proiezioni statistiche, seppure non siano assoggettati a particolari autorizzazioni, gli stessi devono essere effettuati, previa richiesta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, rispettando le direttive emanate in ordine alla diffusione dei risultati. È opportuno che le rilevazioni demoscopiche vengano effettuate a debita distanza dalle sezioni elettorali, in modo da non creare alcuna interferenza con il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Eventuali presenze di incaricati all’interno delle sezioni, per le rilevazioni dei dati, possono essere autorizzate dai presidenti di seggio, esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione.