Con Ordinanza Sindacale n.123 di oggi, martedì 21, è stato disposto che i dettati previsti dalle precedenti del 13 e del 14 aprile e del 24 marzo 2020, cessano di produrre effetto dalle ore 24 di venerdì 24 aprile 2020. Pertanto nel territorio del Comune di Messina hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che vengono recepite senza limitazioni con la presente Ordinanza. Sono quindi consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. Gli spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (esclusione dello spostamento nel caso di persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal Tribunale con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Sono consentite l’attività non imprenditoriale finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi e l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. L’uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato. È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Tutte le superiori attività sono consentite solo nei giorni feriali. E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità. Sono vietati ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria, nei limiti e secondo le precisazioni di cui alla Circolare del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2020 che esclude l’assimilazione dell’attività motoria all’attività sportiva generalmente intesa – in prossimità della propria abitazione,
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; i familiari di soggetti diversamente abili siano autorizzati ad accompagnare i loro cari in “passeggiate terapeutiche” nel rispetto delle misure previste dai sopra richiamati DPCM, in quanto nella fattispecie in questione si configura la possibilità di circolazione per “situazioni di necessità”.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo; le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita i generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole attività di seguito elencate: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (compreso gli alimenti per animali); Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio
di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
I giorni e gli orari di apertura delle sopra elencate attività sono regolati dalle rispettive licenze
secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni feriali e
festivi. Sono consentiti i mercati per la vendita di soli generi alimentari che sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura secondo le rispettive Ordinanze di apertura e nel rispetto del
Regolamento comunale vigente. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono ammesse le attività inerenti i servizi alla persona di seguito elencate: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; restano sospese le altre attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). I giorni e gli orari di apertura delle sopra elencate attività sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni feriali e festivi. Per tutti gli esercizi commerciali valgono le seguenti limitazioni: tutti gli operatori sono tenuti all’uso costante di mascherina ed all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Ai clienti che non ne siano già muniti, devono essere fornite le mascherine ed i guanti monouso al momento dell’accesso al locale; è fatto divieto di accedere ai locali commerciali senza indossare mascherina, o comunque coprire la bocca ed il naso, ed i guanti. In corrispondenza di ogni ingresso del locale deve essere installato un distributore di soluzione disinfettante, avendo cura che i clienti si disinfettino le mani al momento
dell’accesso. Gli esercizi commerciali la cui attività è regolata dalla presente Ordinanza, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. I mercati sono tenuti a vigilare gli ingressi curando che non si creino degli assembramenti all’esterno. E’ fatto obbligo agli operatori dei mercati, anche mediante il Comitato di Gestione, di assicurare, oltre al rispetto della distanza interpersonale per i clienti di un metro all’interno del mercato, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, in modo da evitare assembramenti all’interno delle aree mercatali. Gli esercizi commerciali sono tenuti altresì al rispetto del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura; garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; in particolare, questi sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; Gli accessi sono regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; è ammessa la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti anche mediante l’apertura dei punti di vendita specializzati in tali prodotti. L’attività di vendita dovrà essere organizzata in modo da evitare assembramenti, garantire il rispetto della distanza interpersonale ed
assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie disposte con la presente Ordinanza. E’ ammesso il servizio di consegna a domicilio sia dei generi alimentari, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, che degli altri prodotti non alimentari; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i dispositivi di protezione individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19. La limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
La sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali e l’attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa; nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del
servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Relativamente alle attività professionali si dispone che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Relativamente ai trasporti, si applicano le limitazioni e prescrizioni di cui all’Ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno e della Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 aprile 2020 e pertanto resta fatta salva l’Ordinanza Sindacale n° 63 del 13 marzo 2020 la cui efficacia viene prorogata con la presente Ordinanza fino al 3 maggio 2020; sono ammesse tutte le attività produttive, commerciali, professionali e industriali elencate nell’Ordinanza allegata. I giorni e gli orari di apertura delle sotto elencate attività sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni festivi.
Allegati:
- Ordinanza Sindacale n. 123 – Data di aggiunta: 21 Aprile 2020 15:47 Dimensione file: 1 MB Downloads: 610