Con riferimento alle ultime notizie di stampa riguardanti la Sentenza della Cassazione, Sezione VI Civile n. 21268 dell’8 ottobre 2014, il comandante del Corpo della Polizia municipale, Calogero Ferlisi, ha precisato che “la decisione della Suprema Corte conferma quanto già disposto dalla normativa vigente. In buona sostanza, la legge 127/97 all’art. 17 commi 132 e 133, prevede che gli “Ausiliari del Traffico” si dividono in tre categorie:
1) dipendenti comunali, appositamente nominati dal Sindaco, che hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta ed alla fermata in tutte le strade del territorio comunale;
2) dipendenti di enti e di imprese alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi o di aree di sosta a pagamento che hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade comunali su cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all’azienda. La loro competenza si estende alle aree immediatamente limitrofe a quelle di pagamento e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentono, in concreto, l’utilizzo da parte degli utenti della strada;
3) accertatori delle violazioni in materia di sosta, circolazione e sosta sulle corsie riservate. Essi si identificano nel personale ispettivo, dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nell’ambito del territorio comunale (ATM), cui sono attribuite le funzioni di accertamento delle violazioni su tutto il territorio comunale”.