Nota a firma di Nino Beninati riguardante l’Agenzia per il Risanamento: <<Nino Beninati, esponente del centrodestra messinese e già Assessore regionale, interviene sulla questione inerente l’apertura dell’Agenzia del Risanamento e Riqualificazione Urbana della Città di Messina, definendola come “un inutile stipendificio”.
“Nel condividere totalmente il principio previsto nella L.R. 8/2018 art. 62, in cui vengono unificate le competenze per le questioni inerenti il risanamento di Messina, di contro non si condivide e comprende a cosa possa servire l’istituzione di una agenzia per il risanamento”, commenta, ricordando che la modifica alla L.R. 10/90, sul risanamento delle aree degradate di Messina, è stata a suo tempo modificata con la L.R. 4/2002, promossa proprio dallo stesso on. Beninati, unitamente ai deputati regionali messinesi on. Baldari, on. Leanza, on Panarello.
Nel 2002, la riforma messa a punto dall’Ars su impulso dell’allora deputato messinese, determinò lo sblocco di alcune procedure:
– Approvazione per legge dei piani di risanamento
– Possibilità di ampliare il raggio di azione dei finanziamenti alle urbanizzazioni secondarie
– Possibilità di acquisto di immobili sul mercato
– Possibilità di conferire incarichi di progettazione all’esterno, sotto la soglia di € 200.000,00 con procedura diretta
– Definitiva soluzione per le cooperative edilizie di Tremonti – Ritiro, “La Gazzella” ed “Il Cerbiatto” (art.13) immobili evacuati
– Interventi per la demolizione edifici evacuati, recupero delle relative aree ed urbanizzazione (art.14), lavori in corso di realizzazione.
“All’epoca della modifica legislativa – ricorda Nino Beninati – fu evidenziato che la gestione delle competenze, suddivisa tra IACP e Comune di Messina, prolungava l’iter per l’utilizzo conclusivo degli immobili realizzati. Non si è ritenuto di intervenire in quella sede, per la unificazione in un unico ente, in quanto erano in corso finanziamenti e procedure di evidenza pubblica che avrebbero bloccato i relativi procedimenti”.
“L’istituzione di questa Agenzia ritengo sia inutile, dispendiosa ed in gergo politichese un “carrozzone”, finalizzato esclusivamente a determinare incarichi (Presidente, Direttore ed un Consiglio di Amministrazione), oltre che estromettere il Consiglio Comunale dal controllo degli interventi all’interno delle aree di risanamento, i quali dovrebbero essere esclusivamente intestati al Comune di Messina, al suo Sindaco o Assessore delegato, affiancato da una struttura tecnico-amministrativa di personale del Comune, che peraltro, al suo interno ha già figure qualificate e competenti, senza alcun aggravio per le casse comunale.
Credo, pertanto, che il Consiglio Comunale prima di adottare un regolamento necessario per la gestione dell’agenzia, debba valutarne seriamente l’opportunità, anzi, sarebbe auspicabile che il Consiglio Comunale si facesse carico di un atto di indirizzo rivolto ai parlamentari regionali messinesi affinché venga modificato l’art. 62 della L.R.8/2018, abrogando l’istituzione dell’agenzia e individuando quale unico gestore, il Comune di Messina, eliminando così la figura dell’IACP.
Inoltre, delegare la gestione delle aree di risanamento ad un organismo qual è un’agenzia e con le competenze previste per legge, potrebbe far sorgere il dubbio che tale organismo, intervenendo all’interno dei singoli piani di risanamento con una gestione esclusivamente privatistica, esautorerà totalmente il controllo previsto dal Consiglio Comunale per qualunque pianificazione, mettendo in secondo piano l’interesse pubblico che invece va preservato, così come previsto nella legge istitutiva 10/90 e sue modifiche.
I 500.000,00 euro finanziati nell’articolo di legge per la costituzione dell’agenzia, potrebbero, piuttosto, essere spesi su interventi di opere a verde all’interno dei piani di risanamento e bonifica dei manufatti in amianto, (in molte aree presenti).
Concludo infine nel sollevare dubbi sulla legittimità dell’art. 62 che istituisce l’agenzia, in quanto nell’articolo non vengono specificate le dinamiche dei rapporti e riparto delle competenze tra l’istituendo ente, Comune e IACP che restano presenti ed in conflitto con l’istituenda agenzia per il risanamento”.>>