locri municipioDi seguito la nota diffusa dal Segretario Generale ad interim Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica e responsabile del personale Dr  Domenico Libero SCUGLIA: <<Ho letto con molto stupore la nota della CISL FP con la quale diffida l’Ente a procedere alle liquidazioni delle spettanze a seguito dell’accordo del 16.11.2016. Nota che contiene molte inesattezze oltre a dimostrare la colpevole ignoranza delle norme giuscontabili.

Si rammenta al riguardo che il Comune di Locri in data 31.05.2017 ha deliberato il dissesto economico finanziario.

                Com´è noto, la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l´effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell´ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell´organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.In particolare, l´organo straordinario di liquidazione ha competenza per tutti gli atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell´anno precedente a quello dell´ipotesi di bilancio riequilibrato,dovendo provvedere:

a) alla rilevazione della massa passiva (art. 254, Tuel);

b) all´acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali (art. 255, Tuel);

c) alla liquidazione e pagamento della massa passiva, che può avvenire secondo la procedura ordinaria ovvero secondo la modalità semplificata (art. 256, Tuel).

Riguardo la redazione del piano di rilevazione della massa passiva, l´art. 254, comma 3, del Tuel elenca in maniera puntuale le diverse tipologie di debito che formano la massa passiva dell´ente locale e che, pertanto, rientrano nel piano di rilevazione:

1) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all´art. 194 Tuel verificatisi entro il 31 dicembre dell´anno precedente quello dell´ipotesi di bilancio riequilibrato;

2) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell´art. 248, comma 2, Tuel;

3) i debiti derivanti da transazioni compiute dall´Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7 dello stesso art. 254 Tuel.

 Per quanto attiene ai debiti rientranti nella competenza dell’organo di liquidazione, si tratta dei debiti assunti, e rimasti insoluti, fino alla data della dichiarazione di dissesto, nonché, nel caso in cui sia operante il bilancio di previsione, dei debiti assunti fino al 31 dicembre che precede l’inizio delle operazioni di risanamento, e dei debiti assunti fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato.

                  Pertanto la gestione del debito relativo alla contrattazione decentrata 2010 -2014 farà parte dell´attività che dovrà essere posta in essere dall´organo straordinario di liquidazione ad oggi non insediato.

              Tuttavia quest’Ufficio coglie l’occasione per rammentare l’attività posta in essere nelle politiche del personale in poco più di tre anni:

–          Liquidazione spettanze 2006/2009 per un importo pari ad € 297.626,46;

–          Stipulazione contrattazione decentrata periodo 2010 -2014;

–          Rimozione illegittimità censurate dall’ispezione amministrativa contabile della Ragioneria generale dello Stato ,cd. Relazione Cervellini, relativamente agli accordi che anche codesta organizzazione sindacale aveva sottoscritto;

–          Superamento impasse blocco erogazione istituti contrattuali con inerzia da parte di codesta organizzazione sindacale ( reperibilità , indennità rischio e disagio);

–          Corretto calcolo fondo contrattazione decentrata annualità 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016;

–          In corso di elaborazione calcolo fondo contrattazione decentrata annualità 2017.

Come si può rilevare quest’Ufficio in soli tre anni non solo ha recuperato il grave ritardo accumulato; ma ha liquidato pettanze giacenti da notevole tempo ; ha rimosso gravi illegittimità rilevate dagli organismi di controllo ; ha provveduto alla corretta costituzione dei fondi . Tuttavia è stato impedito alla liquidazione delle spettanze di cui all’accordo del dicembre 2016 a causa della sopravvenuta dichiarazione di dissesto ma le cui somme sono ,però , regolarmente impegante e non subiranno alcuna falcidia.>>

 

 

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