tassa soggiornoL’Amministrazione Comunale di Guardavalle ricorda che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 3/07/2012, ha istituito, a decorrere dall’anno 2012 l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento.

L’imposta è dovuta per il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune nel periodo dal primo giugno al trenta settembre di ogni anno.

Per strutture ricettive s’intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo :

• Affittacamere

• Agriturismi

• Alberghi

• Bed and breakfast

• Campeggi

• Case ed appartamenti per vacanze

• Residenze turistiche alberghiere

• Case per ferie

• Alloggi gestiti da agenzie di intermediazione immobiliare e simili

Il Consiglio Comunale ha, inoltre, determinato la misura dell’imposta come di seguito:

a) L’imposta è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and

breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative

ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, aree di

sosta, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle.

b) L’imposta di soggiorno è pari a € 0,50 al giorno per persona, per i pernottamenti all’aria aperta –

campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, fino ad un massimo di quindici pernottamenti

consecutivi.

c) L’imposta di soggiorno è pari a € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi

a 4 o 5 stelle. La stessa è applicabile fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

L’amministrazione invita i gestori delle strutture ricettive a collaborare per l’applicazione dell’imposta nel periodo sopra indicato.

Il gestore della struttura ricettiva dovrà comunicare all’ufficio tributi del comune, entro il trentuno del mese di agosto, il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo 1 giugno – 31 luglio, nonché il relativo periodo di permanenza ed entro il 31 ottobre analoga comunicazione relativa al periodo 1 agosto – 30 settembre.

Il turista, soggetto passivo dell’imposta, al termine del soggiorno, corrisponde l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato. Quest’ultimo, provvede alla riscossione dell’imposta, ed effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con bonifico bancario a favore del Comune di Guardavalle presso la Tesoreria Comunale Banca Carime, agenzia di Soverato, -IBAN IT 51 Z 03067 42770 000000020040

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a. I minori entro il decimo anno di età;

b. I proprietari di immobili che pagano l’IMU al comune di Guardavalle;

c. Gli appartenenti alle forze dell’ordine che soggiornano per esigenze di servizio:

d. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni

organizzate dall’ Amministrazione Comunale o per emergenze ambientali;

e. I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pulman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il gestore della struttura ricettiva comunica all’Ufficio Tributi il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell’anno, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea anche a mezzo fax o via e mail, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dei gestori delle strutture ricettive da parte di questo Ente.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: comunediguardavalle@libero.it, oppure rivolgersi all’Ufficio Tributi direttamente o telefonicamente al n. 0967/82067 int. 7.

Tutta la documentazione inerente l’imposta e’ comunque disponibile sul sito internet del Comune di Guardavalle.

Scarica il documento originale completo di allegati:

AVVISO_IMPOSTA_SOGGIORNO.doc_GUARDAVALLE_(1)

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