Inps ha chiarito le fattispecie di compatibilità tra trattamento pensionistico ed
incarico ai medici richiamati per le vaccinazioni nel contesto dell’emergenza
epidemiologica.


Nel caso di medici titolari di assegno pensionistico di vecchiaia o anticipata che si
rendono disponibili per operare le vaccinazioni attraverso un incarico di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto con le
Aziende sanitarie, possono farlo senza incorrere nella sospensione della pensione a
condizione che l’incarico sia assegnato ai sensi dell’articolo 2 bis del DL 18/2020
convertito dalla legge 24/4/20 n. 27 e comunque non oltre il 31.12.2021. E in tal
caso la compatibilità vale anche per i titolari di pensione attivata in quota 100 che
siano ancora al di sotto dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, al
raggiungimento della quale reddito pensionistico e altro reddito da lavoro diventa
cumulabile.
In sintesi, dunque, i redditi derivanti ai medici dallo specifico incarico attribuito sono
pienamente compatibili con la titolarità di una pensione di vecchiaia, anticipata o
quota 100.
Quello che invece viene regolato dall’articolo 3 bis del DL 2/2021, convertito in
Legge n.29/2021, sono le situazioni di richiamo dei medici ulteriori e diverse
rispetto a quanto indicato dal 2 bis del DL18/2021 (ad esempio, incarico a tempo
determinato) e per incarichi fino al 31.12.2022. Ai sensi di tale disposizione, per gli
incarichi retribuiti attribuiti ai soli medici titolari di pensione di vecchiaia vale il
principio della incumulabilità e si determina la sospensione della pensione.
Per quanto riguarda,  infine, i medici somministrati (si rammenta che il contratto di
somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza
per il coinvolgimento di tre soggetti: un’agenzia per il lavoro – quale
somministratore – , l’utilizzatore ed il lavoratore) valgono i principi della
cumulabilità con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata e dell’incumulabilità
con la pensione “quota 100”, ovviamente fino al raggiungimento dell’età prevista
per la pensione di vecchiaia.

Per particolari fattispecie quali pensione di lavoratori precoci ed attraverso APe
sociale, le condizioni sono dettagliate, insieme a quelle già descritte, nella circolare
Inps 70/2021.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *