Venerdì 10 ottobre 2014 è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo luglio-settembre 2014.
Modalità di pagamento
Per quanto riguarda il pagamento, esso può essere effettuato, a scelta, con uno dei seguenti mezzi:
1) online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito attraverso il “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite la sezione dei Servizi OnLine nella homepage del sito;
2) utilizzando il bollettino MAV – Pagamento mediante avviso – inviato dall’Inps o generato attraverso il sito Internet www.inps.it, accedendo al Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, pagabile senza commissione presso le banche oppure presso gli uffici postali, con addebito della commissione;
3) chiamando il Contact Center – numero gratuito 803164 per le chiamate da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare secondo la tariffazione stabilita dal proprio gestore – e utilizzando la carta di credito;
4) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” – Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo:
• presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”;
• presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
• tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
• presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.
Si ricorda che, qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, viene calcolato l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, sulla base dei dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione.
I relativi dati (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, calcolato automaticamente, possono sempre essere modificati:
• dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Reti Amiche o Contact Center;
• utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti online o per generare un nuovo MAV stampabile.
Invio bollettini Mav
A partire da quest’anno, la comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione di rapporto di lavoro domestico contiene in allegato i bollettini Mav in numero variabile da uno a quattro, a seconda del trimestre di inizio, e comunque a copertura del primo anno solare di contribuzione. Inoltre, sempre dal 2014, la comunicazione di rinnovo è inviata una volta l’anno e contiene anch’essa i bollettini Mav in numero variabile da uno a quattro in relazione alla durata definita per il rapporto di lavoro. Ovviamente, i bollettini inviati al domicilio possono essere utilizzati soltanto se il rapporto di lavoro non ha subito variazioni nei parametri che determinano il calcolo dei contributi da pagare e se il datore di lavoro non si avvale di qualche forma di assistenza contrattuale, in quanto i Mav prodotti dall’Istituto non possono tenere conto della relativa quota.
Sono disponibili, inoltre, due nuove modalità per il calcolo dei contributi e invio bollettini MAV:
• tramite lo Sportello Automatico per il cittadino presso le aree di front office delle Sedi Inps, con autenticazione mediante tessera sanitaria – Da postazione Self Service dell’Istituto, è possibile la visualizzazione dell’importo dei contributi da versare, relativi a diversi trimestri scaduti o in scadenza, l’inserimento del Contributo di Assistenza Contrattuale, la visualizzazione del bollettino precompilato in formato pdf e la stampa/invio per posta elettronica dello stesso;
• tramite un ramo dedicato del risponditore automatico (IVR) del Contact Center Multicanale (CCM) – Da numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o da numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, nel ramo dedicato raggiungibile seguendo il percorso indicato dal risponditore vocale, è possibile richiedere, dopo il riconoscimento, sia la sola comunicazione dell’importo dei contributi da versare che l’invio al domicilio del datore di lavoro del bollettino precompilato.
Calcolo dei contributi
Le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2014 sono state determinate sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata dall’Istat nella misura del 1,10%.
Si conferma anche per il 2014 la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Si ricorda, infine, che l’articolo 2, comma 28, della legge 92/2012, prevede per i rapporti di lavoro a tempo determinato – compresi quelli di lavoro domestico – un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Si riportano, pertanto, di seguito le due diverse tabelle contributive, una per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, senza contributo addizionale, e l’altra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensiva del contributo addizionale.
1) Senza contributo addizionale:
Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali
retribuzione oraria effettiva contributo orario
(tra parentesi la quota a carico del lavoratore)
con CUAF (*) senza CUAF
Fino a euro 7,86 1,39 (0,35) € 1,40 (0,35) €
Oltre euro 7,86 e fino a euro 9,57 1,57 (0,39) € 1,58 (0,39) €
Oltre euro 9,57 1,91 (0,48) € 1,92 (0,48) €
Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali
1,01 (0,25) € 1,02 (0,25) €
(*) Il contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) è sempre dovuto, esclusi i casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
2) Compreso contributo addizionale:
Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali
retribuzione oraria effettiva contributo orario
(tra parentesi la quota a carico del lavoratore)
con CUAF (*) senza CUAF
Fino a euro 7,86 1,49 (0,35) € 1,50 (0,35) €
Oltre euro 7,86 e fino a euro 9,57 1,68 (0,39) € 1,69 (0,39) €
Oltre euro 9,57 2,04 (0,48) € 2,06 (0,48) €
Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali
1,08 (0,25) € 1,09 (0,25) €
(*) Il contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) è sempre dovuto, esclusi i casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.