Guardavalle Web riceve e pubblica – Il comune deve risarcire se la buca era piena d’acqua ed il pedone cade e si infortuna La pozzanghera sul marciapiede non costituisce “caso fortuito” e la responsabilità del comune è aggravata Le strade ed i marciapiedi sono spesso groviere, tant’è che tra i programmi elettorali delle recenti amministrative, dal comune più piccolo a quello più grande è possibile leggere che quasi tutti gli aspiranti candidati si sono impegnati a chiudere le buche in caso di elezione. Con i recenti provvedimenti della cassazione la necessità di prodigarsi per eliminare le buche pare sia ormai indifferibile perché al di là degli aspetti estetici e di decoro urbano è la sicurezza stradale e la possibilità di pagare risarcimenti milionari nei confronti degli infortunati che vi incappano a preoccupare maggiormente le amministrazioni locali. Con l’ordinanza del 24 maggio 2011 che Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” riporta, la cassazione ha precisato che nel caso in cui le buche sul marciapiede colme d’acqua e perciò non visibili ai pedoni, siano causa d’infortunio, il comune non può invocare il caso fortuito ed essere dispensato dalla responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 del codice civile. Risulta, quindi, contraddittoria la sentenza di merito che non accoglie la domanda di risarcimento motivando su di una circostanza di fatto che invece aggrava la posizione dell’amministrazione per l’omessa manutenzione. I giudici della terza sezione civile della Cassazione hanno dunque accolto il ricorso dell’infortunata dopo che le due corti di merito avevano rigettato le sue richieste e rinviato la causa in corte d’appello. Secondo gli ermellini, infatti, è illogica in particolare la motivazione adottata dalla corte d’appello che da una parte aveva accertato l’esistenza del nesso eziologico fra l’incidente accaduto alla signora, caduta su di un marciapiede accidentato addebitando così all’ente locale la responsabilità per l’omessa manutenzione, dall’altra, il giudice di secondo grado aveva ritenuto configurabile il caso fortuito che costituisce secondo il citato articolo 2051 del codice civile motivo di esclusione della responsabilità sulla circostanza che la pioggia costituirebbe un evento estemporaneo che ha impedito all’amministrazione di intervenire in modo tempestivo. Rilevano i giudici di piazza Cavour, che la precipitazione atmosferica costituisce un evento largamente prevedibile e non interrompe affatto la relazione causale fra la cosa posta sotto la custodia del Comune, cioè il marciapiede sconnesso, e il danno, vale a dire il sinistro del pedone. Al contrario, la pioggia occulta «le asperità del suolo» e le rende ancora più insidiose e quindi in assenza di acqua sulla buca si sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell’infortunato che non aveva guardato dove metteva il piede e non si era accorto delle insidie presenti. Lecce, 24 maggio 2011 Giovanni D’AGATA