Divieto di balneazioneIl Sindaco di Guardavalle Giuseppe Ussia ha proceduto tempestivamente, come dimostra la foto,  all’attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare che prevede, tra le altre cose : <<Nelle spiagge libere, qualora il Comune non provvede a garantire il servizio di salvataggio, deve apporre sulle relative spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO“>>

Vogliamo ricordare alcuni altri punti, non meno importanti, della stessa ordinanza N° 52 del 27 giugno 2014, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Tra le Disposizioni Generali:

Nel periodo della stagione balneare devono funzionare – presso le strutture balneari i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono;

Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d’inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITI SERVIZI DI SALVATAGGIO”;

Numero Blu

Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è-stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il seguente NUMERO BLU per l’emergenza in mare: 1530;

L’accesso a detto numero telefonico è gratuito e deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare le esigenze di soccorso alla vita umana in mare;

Zone di mare riservati ai bagnanti:

La zona di mare per una distanza di 100 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione;

II limite di tale zona deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte mare dell’area in concessione;

Analogo obbligo è posto per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere “intensamente frequentate da bagnanti” o in alternativa a tale sistema di segnalazione, dovrà essere apposta sulle relative spiagge un’adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt. 150 dalla costa, mt. 100 dalle coste a picco) NON SEGNALATO”.

IMG_2828WEBPer le spiagge libere “intensamente frequentate da bagnanti” i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Sulle relative spiagge dovrà essere installata adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura “attenzione – “LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”;

E’ vietato:

-Il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili.

Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

-L’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante.

E’ altresì vietato l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio, o attraverso corridoi di lancio.

Zone di mare vietate alla balneazione:

E’ vietata la balneazione:

– Negli specchi acquei oltre mt. 150,00 dalla battigia e per tutta l’estensione della spiaggia;

Prescrizioni sull’uso delle spiagge libere:

divieti di balneazione 2Sulle spiagge riservate alla libera balneazione E’ VIETATO:

Abbandonare qualsiasi oggetto di tipo “buste, sacchetti, bottiglie, lattine, bicchieri ecc. ecc.”; Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;

La fascia di 5 meri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini,natanti, ecc., è solamente consentita la sosta non permanente per natanti di salvataggio o di soccorso;

Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone,turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;

Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.

Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, i cani guida per i non vedenti, i cani adibiti a servizio guardiana per il periodo compreso nell’orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari; Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, e organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione della Amministrazione Comunale;

Gettare a mare o lasciare sugli arenili o nelle cabine rifiuti di qualsiasi genere;

Accendere fuochi, “eventuali falò, se possibili, dovranno essere preventivamente autorizzati “;

Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;

Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;

Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, in particolare con fucili o pistole sub acque;

E’ vietato sulle spiagge lasciate alla libera balneazione, far sostare natanti, surf, pedalò, pattini e ogni altro tipo di imbarcazione;

E’ inoltre vietato, l’accesso e la sosta di qualsiasi tipo di autovettura o mezzo meccanico, sia nelle aree libere che in quelle date in concessioni, se non preventivamente autorizzata.

Foto di Agazio Geracitano

Chiunque voglia approfondire può scaricare o leggere il documento originale sul sito del Comune:

Comune di GUARDAVALLE Regolarizzazione Balneazione anno 2014 27/06/2014 25/09/2014

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