(Nella foto il Dott. Antonio Scoleri, Assessore al Bilancio). Con verbale di Deliberazione n. 35 del 22 dicembre 2014, il Consiglio Comunale di Guardavalle ha deciso di rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’ar t. 243 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dal D.lgs. n. 170 del 10/10/2012.
Infatti nel verbale si legge:
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2013 veniva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio; Considerato che l’art. 188 del d.lgs. 267/2000 dispone, fra l’altro, che “l’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi de ll’articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all’articolo 193, …”;
Visto l’articolo 193 del TUEL , come modificato con decorrenza 01 gennaio 2013 dal comma 444 dell’art. 1, L 24 dicembre 2012, n. 228, che testualmen te prevede “….2… l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari ….per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante da l rendiconto approvato…. 3 . Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazi one per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2…..” ;
Visto il D.L. 174/2010, convertito con modificazioni nella legge 213/2012 che ha introdotto gli artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater al D,. Lgs. 267/2000, disciplinando una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto e istituendo, nel contempo, un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di squilibrio finanziario;
Rilevato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di disse sto e che, diversamente da quanto già consentito ai sensi degli artt. 193 e 194 del Tuel, che prevedono, tra l’altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata mass ima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ri pristinare l’equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
Visto , nella specie, l’art. 243 bis, introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. r) della legge 2 13/2012, che testualmente recita:
1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provo care il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei co nti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confront i dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243 – quater, commi 1 e 3.
5. l l consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso , corredato del parere dell’organo di revisione economico – finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora interve nuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243 – quater, comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4 – bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (comma così modificato dall’art. 49 – quinquies, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
6. Il piano di riequilibrio finanziario plurienn ale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricogniz ione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l’individuazione , con relative quantificazione e previs ione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l’indicazione , per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previ sti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art icolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assi curare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla le gislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243, comma 1; e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesi gibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazio ne delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente; Rilevato che il piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare istruttoria da parte del Ministero dell’Interno e successiva approvazione dal parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio semestrale del suo stato di attuazione dal parte dell’organo di revisione; Dato Atto, altresì, che, il Responsabile dell’Ufficio Finanziario ha predisposto la proposta di rimodulazione del Piano di Riequilibrio per le motivazioni in essa contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; Visto il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente; Visto il vigente Regolamento di contabilità; Visto il parere del Revisore dei Conti; Con vot i favorevoli n 6 e n. 1 astenuto (Purri) espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’ar t. 243 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dal D.lgs. n. 170 del 10/10/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di trasmettere la presente deliberazione entro cinque giorni dalla data della sua esecutività al Ministero dell ’Interno ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti:
4) Di dichiarare , con separata votazione e n. 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Purri) espre ss i per alzata di mano, la presente immediatamente esecutiva.
Elenco Documenti visibili sul sito Ufficiale del comune di Guardavalle | |
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– DELIBERA CC 35 RIMODULAZIONE PIANO RIEQUILIBRIO.pd | |
– Scan_20150108_183748.pdf |