E’ stata firmata sabato 21 marzo dal sindaco Ussia l’ordinanza sull’emergenza sanitaria riguardante limitazioni e restrizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
In caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e comunque nell’ambito del quartiere di residenza.
Per contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone ed evitare occasioni di possibile contagio da superficie, a tutela della salute pubblica, è vietato l’utilizzo di aree attrezzate con giochi per bambini, attrezzature pubbliche per lo svolgimento dell’attività sportiva e ludica.
Il Sindaco, pertanto, ordina con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020 le seguenti misure:
– la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, l’erogazione dei
servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di cinque persone nonché la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia temporanea dei feretri provenienti da strutture sanitarie;
– e’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, al lungomare e ai giardini pubblici;
– sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle aree di servizio e rifornimento carburante;
– è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione (si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione);
– gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
– le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare (L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi);
– è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
– Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
– E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.