mare1La presente ordinanza a firma del Sindaco Giuseppe Ussia disciplina l’utilizzo e la fruizione delle aree marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico – ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Guardavalle (CZ). Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con Ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Soverato.

Durata della stagione balneare:

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre..

2. Ogni stabilimento balneare , nell’arco della stagione balneare come sopra definita, deve

garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Zone di mare riservate ai bagnanti:

1. La zona di mare, per una distanza di 100 metri dalla battigia, è riservata di norma alla balneazione. Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

2. Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

Nella predetta zona di mare è vietato:

1.Lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, moscone, lance,nonché pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari

2.Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie,, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destin

11.Esercitare attività commerciali,attività pubblicitaria, attività promozionali,svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti uffici comunali, nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;

12.Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani di salvataggio al guinzaglio.

Prescrizioni sull’uso delle spiagge destinate alla libera balneazione:

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è VIETATO:

1. Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

2. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate

3. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;

4. Campeggiare;

5. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;

6. Praticare qualsiasi gioco(per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo,basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi;

7. Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;

8. Tenere alto il volume radio, juke box ed in generale, apparecchi di diffusione sonora ;

9. Esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblica, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l’autorizzazione dei competenti uffici comunali;

10. Gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi; Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;

11. Effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;

12. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d’acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio private e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.

13. Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

Disciplina delle strutture balneari

Disposizioni commerciali:

1. le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l’orario di apertura alla balneazione è ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte dal Responsabile del Servizio preposto.

2. ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima,di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.

3. E’ fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello(in almeno due lingue di cui una in inglese)contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25/08/1991 n.284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

4. A cura dei concessionari devono essere individuati all’interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1,00×0,50) con indicazione”INGRESSO SPIAGGIA LIBERA” specifici varchi di larghezza non inferiore a mt. 1,50 al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area in concessione, anche al fine della balneazione.

Sistemazione e manutenzione dell’area in concessione :

1. L’installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti uffici comunali.

2. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un’altezza inferiore a mt. 1,50 e si devono interrompere ad una distanza di mt. 5,00 dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell’area in concessione, è vietata la presenza di ombrellini, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.

3. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell’area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d’acqua immediatamente prospiciente la battigia.

4. Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt 3,00 tra le file e mt.2,50 tra ombrelloni della stessa fila.

5. E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività di balneazione, con esclusone di eventuali locali di servizio.

6. E’ vietato l’uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. Visibilità degli impianti, accesso al mare.

7. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della legge n.104/92.

Nelle aree in concessione devono essere esposti, in particolare,appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che normalmente alla battigia, al fine di consentire la mobilità all’interno delle aree stesse, anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concesso .

8. Ogni concessionario all’interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico di:

Servizio Demanio competente del comune;

Pronto Soccorso;

Ospedale più vicino munito di ambulanza,

Comando Carabinieri,

Polizia di Stato;

Guardia di Finanza;

Vigili del Fuoco,

Polizia Municipale;

Capitaneria di Porto;

Servizio di salvataggio e soccorso

1. negli stabilimenti balneari l’organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto competente.

Norme di sicurezza sull’uso delle spiagge e del mare

1. nei tratti di spiaggia libera, intensamente frequentate dai bagnanti, a cura del locale Ufficio Demanio, deve essere fatta posizionare una segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) riportante le diciture “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”, “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt 150 dalla battigia) NON SEGNALATO” e “ LIMITE ACQUE SICURE (batimetria mt 1,60) NON SEGNALATO”;

2. nei tratti in concessione, i concessionari sono obbligati

a) a garantire un efficiente servizio di assistenza e salvataggio;

b) a segnalare il limite delle acque sicure (batimetria 1,60) entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto, mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Violazioni e disposizioni finali

Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella presente, si rimanda alle disposizioni all’Ordinanza Balneare vigente emessa dall’Ufficio Circondariale MarittimoGuardia Costiera di Soverato. La presente disposizione sarà pubblicata all’Albo del Comune, trasmessa per quanto di competenza ai Carabinieri, al Circomare, alla Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Prefettura, ASP di Catanzaro, Regione Calabria Dip.to Ambiente e ai titolari degli stabilimenti balneari in questo Comune, i quali, dovranno avere cura di esporla al pubblico in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.

E’ fatto obbligo osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente avviso.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle norme vigenti.

Leggi o scarica il documento originale:

Elenco Documenti (1)
– Ordin n. 24 Balneaz 2018 .pdf

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