Guardavalle consiglio comunale scoleriDi seguito il verbale di deliberazione n. 45 del Consiglio Comunale riunitosi in data 30 dicembre 2013. <<Il Presidente da la parola al consigliere Scoleri Antonio per relazionare in merito. Prende la parola il consigliere comunale Scoleri il quale evidenzia che la situazione in cui sitrova è tutta colpa della ex maggioranza evidenziando che tutto è riferibile alla delibera diapprovazione del conto consuntivo esercizio 2011. Afferma che stasera si compie l’ultimo atto diun iter amministrativo complesso per far tornare il Comune di Guardavalle alla normalità. Da unadescrizione del Piano di Riequilibrio evidenziando che il disavanzo accertato, a seguito di un’attentaverifica, si è ridotto rispetto a quello accertato precedentemente dalla gestione commissariale, cita idebiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive, che saranno oggetto di successivoriconoscimento nonché i debiti potenziali che non devono essere riconosciuti ma che vannoconsiderati nel Piano di Riequilibrio. Conclude dicendo che è intenzione dell’Amministrazionedopo aver ampliato la base imponibile ridurre, compatibilmente con i vincoli del bilancio e delPiano di Riequilibrio, i tributi comunali.

Guardavalle consiglio Purri
Antonio Purri

Prende la parola il consigliere Purri Antonio il quale afferma che il consigliere Tedesco Antonio non è coerente con se stesso, in quanto cambia il modo di vedere le cose a seconda se siadi maggioranza op di minoranza, riferendosi al Consiglio Comunale tenutosi quando lo stesso era diminoranza allorquando ha preferito non partecipare ai lavori ed andare in Piazza per protestarecontro le scelte dall’Amministrazione Tedesco Giuseppe Sindaco.

Contrariamente a lui questa sera dichiara di partecipare alla seduta di Consiglio anche se dichiara di avere le sue convinzioni che nessuno gli può imporre di cambiare. Con riferimento alle alienazioni degli immobili dice che luiera convinto che il modo per uscire dalla difficile situazione finanziaria per evitare il dissesto eraproprio l’alienazione degli immobili di cui ancora conserva le stime e le bozze utilizzate la sera del Consiglio. Sottolinea che i dati finanziari sui quali si era espresso il Consiglio Comunale erano stati predisposti dal Rag. Mazza, conosciuto come un tecnico valido e serio ed evidenzia che alla delibera di annullamento del dissesto manca il parere del Revisore in quanto, come a lui riferito da esperti nel settore, lo stesso si è solamente limitato a prendere atto senza esprimere una propria valutazione. Continua dicendo di essersi astenuto dalla votazione nella seduta nella quale è stata approvata la delibera di annullamento del dissesto, in quanto non convinto della situazione tale da potersi esprimere in maniera tranquilla e consapevole.

guardavalle tedesco antonio consiglio
Antonio Tedesco

Prende la parola il consigliere Tedesco Antonio il quale in riferimento alla seduta consiliare cui accennava il consigliere Purri, dichiara che a quella seduta non ha inteso partecipare preannunciando la sua assenza con una lettera ed evidenzia che non è corretto dire che il dissesto lo ha dichiarato la gestione commissariale in quanto il presupposto è stata la delibera di approvazione del Conto Consuntivo anno 2011 approvata dall’Amministrazione Tedesco Giuseppe Sindaco.

Prende la parola il consigliere Montepaone il quale afferma che il suo di esprimere il voto è frutto anche delle scelte del partito di appartenenza e ribadisce che le risultanze contabili poste alla base della dichiarazione del dissesto erano state valutate da Organi della Prefettura esperti nel settore, per cui il suo voto contrario è giustificato dal fatto che ritiene pertinenti i relativi dati contabili.Sottolinea che la seduta del Consiglio Comunale scorso si è tenuta per la disponibilità dimostrata dalla minoranza che ha accettato la riduzione dei termini. Afferma che nessuno lo può accusare di irresponsabilità in quanto quando ha potuto è stato presente ai lavori del Consiglio Comunale e che la disponibilità alla riduzione dei termini ne è una prova. A questo punto chiede al Sindaco chi sia il tecnico esperto che ha redatto il Piano di Riequilibrio, affermando che nell’albo pretorio non ha trovato pubblicato alcun atto se non la delibera di Giunta Comunale con la quale si dava indicazione al Responsabile dell’Area Finanziaria di avvalersi del supporto di un tecnico esterno.

guardavalle montepaone consiglio
Nicolantonio Montepaone

Dichiara che sugli allegati alla delibera del Piano di Riequilibrio manca la sottoscrizione di chi li ha redatti. Prende la parola il consigliere Scoleri il quale afferma che la Relazione allegata al Piano di Riequilibrio è un atto in più e che il Piano è riassunto nella scheda riepilogativa che non deve essere sottoscritta. Continua dicendo che i numeri riportati non lo convincono e che non è sicuro che tutti i debiti siano stati inseriti, cita ad esempio la vertenza della ditta Varzi, la vertenza Avv. Aiello e la questione relativa al decesso del carabiniere. Conclude dicendo che manca chiarezza, i numeri sono ballerini per cui preannuncia voto contrario.

Prende la parola il Sindaco il quale afferma che la minoranza non solo si astiene dal voto ma assume un atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo andando a “ vedere il pelo nell’uovo”, avendo così un comportamento che lede la collettività guardavallese.

guardavalle caristo consiglio
Giuseppe Caristo

Prende la parola il consigliere Caristo il quale contesta l’atteggiamento del consigliere Purri il quale non dice come stanno realmente le cose ai cittadini ed ancora si sofferma sul parere reso dal revisore dei Conti in seno alla delibera dichiarativa del dissesto per far rilevare la contraddittorietà con gli atti successivamente adottati. Afferma che gli atti del Riequilibrio sono stati redatti dal Responsabile dell’Aria Finanziario cha ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile e che in suo supporto è stato nominato il dr. Vincenzo Cuzzola, esperto nella materia contabile da tutti riconosciuto. Conclude dicendo che gli atti verranno trasmessi agli Organi competenti come per legge.

Riprende la parola il consigliere Tedesco Antonio il quale fa una dichiarazione di voto favorevole all’approvazione del Piano di Riequilibrio evidenziando ancora una volta l’impegno profuso dalla Giunta composta da tecnici esperti nella materia.

Interviene il consigliere Purri Antonio il quale in merito all’intervento del consigliere Caristo da lettura del parere reso dal Revisore dei Conti in merito alla delibera dichiarativa del dissesto facendo presente che le valutazioni esposte nella medesima relazione sono riferite a lui stesso e non, come ha sostenuto il consigliere Caristo, a valutazione fatte da altri. Continua dicendo che tra la prima bozza di scheda relativa al Piano e la seconda ci sia un contrasto di circa due milioni di euro a cui nessuno ha dati risposta.

Terminata la discussione, il Segretario Comunale sigla in alto gli atti allegati alla delibera di Consiglio Comunale che si compongono dela Relazione di accompagnamento, della Sezione Prima

– Fattori e cause di squilibrio e della Sez. Seconda – Piano di riequilibrio Finanziario.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30.11.2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32/ del 14.12.2013 si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL;

 Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44/2013 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni;

Visto l’art . 243 bis del TUEL, secondo cui :

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad as-segnare un termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende tem-poraneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera

a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono so-spese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività

della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater, comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (1)

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda indivi-duale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indica-zione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e del-la situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei re-lativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente;

g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi”;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti sei favorevoli, uno astenuto ( Purri Antonio) ed uno contrario ( Montepaone

Nicolantonio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il Piano di riequilibrio ex art. 243 bis del TUEL che si compone della Relazione di accompagnamento, della Sezione Prima – Fattori e cause di squilibrio e della Sez. Seconda – Piano di riequilibrio Finanziario, che vengono, come sopra siglati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti ed al Ministero dell’Interno;

4. di dichiarare con voti sei favorevoli, uno astenuto ( Purri Antonio) ed uno contrario (Montepaone Nicolantonio), espressi per alzata di mano la presente immediatamente esecutiva.

Elenco Documenti (2)
– Delibera CC45 – Approvazione Piano di Riequilibrio
– Piano di riequilibrio

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