A tutela dell’incolumità dei Cittadini ed a salvaguardia del territorio comunale e del decoro, il sindaco di Guardavalle ha ritenuto necessario emanare stamani provvedimenti intesi ad evitare il verificarsi di incendi con conseguenze negative per l’ecosistema e, talvolta, con compromissione della salute dei Cittadini, ponendone in pericolo la loro incolumità. Provvedimenti a cui ha dato una data di scadenza per provvedervi.
Pertanto ordina:
a) ai proprietari ed ai possessori di terreni all’interno del centro abitato o limitrofi ai fabbricati di civile abitazione, di case sparse, di costruzioni o impianti agricoli, impianti di distribuzione carburanti, depositi G.p.l., di provvedere a lasciare una zona di rispetto dagli stessi, larga almeno 10 metri completamente spoglia da vegetazione ed ogni altro materiale facilmente combustibile;
b) ai proprietari ed ai possessori di terreni confinanti con le strade di accesso all’abitato, di provvedere a lasciare una fascia di rispetto dalle stesse larga almeno 20 metri completamente spoglia di vegetazione ed ogni altro materiale facilmente combustibile;
c) all’interno del Centro Abitato, sia sulle aree pubbliche che private, la rimozione di legna, fascine ed ogni altro materiale costituente pericolo d’incendio o inconveniente sul piano igienico sanitario, ambientale e del decoro;
d) che i giardini, annessi a fabbricati per civili abitazioni, siano tenuti in ordine e sgombri da erbacce;
2. dal 21 Giugno al 30 Settembre 2014 nell’ambito del territorio agro-silvo-pastorale del Comune è fatto divieto:
a)di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
b) di usare motori, fornelli o inceneritori che possono produrre faville o brace, nei boschi e nei terreni cespuglioso;
c) di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliosi;
d) di abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
Nel sopradetto periodo in deroga è ammesso:
a) per le pratiche agricole – forestali, l’utilizzo del fuoco esclusivamente dalle ore 4.00 alle ore 8.00 ed in giornate non ventose previa comunicazione del giorno al Corpo di Polizia Urbana Comunale e dopo aver isolato opportunamente l’area di bruciamento, garantendo tutte le precauzioni ed il personale necessario a controllare il fuoco nonché impedirne la sua propagazione;
b) nelle aree forestali all’aperto l’utilizzo del fuoco per riscaldare vivande o cibi esclusivamente in giornate non ventose ed a condizione che l’accensione avvenga, con l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la sua propagazione nelle aree limitrofe, negli spazi appositamente realizzati all’interno di aree pic-nic e con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone con vegetazione facilmente infiammabile con l’ulteriore obbligo di spegnere le braci prima di abbandonare l’area;
3. l’assoluto divieto di pascolo per i prossimi cinque anni sui terreni che saranno percorsi da incendi nell’anno in corso ed inseriti nel Catasto incendi comunale di cui al successivo punto 4;
4. l’individuazione dei terreni percorsi da incendi nell’anno in corso ed il conseguente aggiornamento del Catasto Incendi Comunale.
Di seguito le sanzioni per chi non si attiene a quanto sopra. La mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà:
Per le violazioni ai divieti di cui al punto
1. la denunzia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’ari. 650 del e. p., l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 25,00 e 500,00 € nonché l’addebito delle spese sostenute per l’intervento sostitutivo di pulitura che sarà eseguito dall’Ente;
Per le violazioni di cui al punto 2. si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore € 10.329,14;
le sanzioni saranno raddoppiate nel caso in cui l’infrazione sia stata commessa da soggetti appartenenti ad una delle categorie descritte all’art. 7, commi 3 e 6, della legge n. 353/2000; nel caso in cui la trasgressione avvenga da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione prevista, è disposta la revoca dell’autorizzazione che consente l’esercizio dell’attività;
Per le violazioni di cui al punto 3. si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore a € 10.329,14.
Le sanzioni saranno raddoppiate nel caso di recidiva.
In conclusione l’ordinanza prevede che:
qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termina di 60 giorni dalla notificazione, ( L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termina di 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i)
Il primo cittadino dispone la divulgazione del presente provvedimento attraverso:
1. L’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente;
2. L’invio ai mezzi di informazione locale;
3. L’inserimento sul sito ufficiale dell’Ente;
4. La trasmissione di copia della presente Ordinanza a:
5. Al Responsabile dell’area Tecnica Comunale;
6. Al Comando di Polizia Municipale;
7. Al Comando Stazione Carabinieri di Guardavalle;
8. Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;