Da sabato 27, secondo le disposizioni di legge, vigerà il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali. Analogo divieto per le emittenti radiotelevisive a diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonché tribune elettorali, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 6 febbraio 1984, n. 807, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.
Qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24 di venerdì 26 ottobre. Relativamente ai sondaggi da parte di istituti demoscopici intese a rilevare gli orientamenti di voto all’uscita dei seggi, ai soli fini di proiezioni statistiche, seppure non siano assoggettate a particolari autorizzazioni, devono essere effettuati, previa richiesta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28. Le eventuali rilevazioni demoscopiche è opportuno vengano effettuate a debita distanza dalle sezioni elettorali, in modo da non creare alcune interferenza con il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Eventuali presenze di incaricati all’interno delle sezioni per le rilevazioni dei dati possono essere autorizzate dai presidenti di seggio esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione.