cub-messinaL’Osservatorio Urbano CUB Messina scrive all’Ufficio Provinciale Scolastico della Città:<<L’art.1 comma 9 lettera s del DPCM del 03.11.2020, confermato sostanzialmente nell’attuale e vigente nuovo DPCM del 03.12.2020 efficace fino al 15.01.2021, ha disciplinato l’uso della mascherina nell’ambito del contesto scolastico estendendo l’uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al distanziamento. Secondo tale provvedimento, a partire dalla scuola primaria, la mascherina deve essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze indipendentemente dalle condizioni di distanza (un metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, «salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina», le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.

Il DPCM del 3.11.2020, efficace fino al 3.12.2020, è stato impugnato presso il TAR del Lazio il quale ha emanato a seguito di tale atto l’ordinanza n. 7468 del 4.12.2020. Il provvedimento del TAR è intervenuto il 04.12.2020 per cui nulla poteva statuire in ordine alla sospensione, avuto riguardo ad un provvedimento che non era più efficace. Ciononostante il TAR ha voluto comunque esprimere un proprio giudizio sul contenuto del provvedimento amministrativo evidentemente non sorretto da adeguata motivazione. Nello specifico, i Magistrati hanno ritenuto meritevole di approfondimento giuridico l’imposizione a «l’uso della mascherina, in modo incondizionato sul tutto il territorio nazionale, – durante l’intero orario scolastico – anche ai bambini di età compresa fra i sei e gli undici anni». Proseguono i Magistrati: «dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche “al banco” e con distanziamento adeguato».

Sempre in riferimento all’obbligo di mascherina per i bambini della scuola primaria, il TAR del Lazio sostiene che nei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri è assente «specifica istruttoria [basata] sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale» in cui i bambini vivono, come suggerito dal CTS nel verbale n. 104». Mancano, altresì, valutazioni scientifiche sulle «ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata». L’ordinanza conclude imponendo all’Avvocatura del Consiglio dei Ministri di produrre i verbali delle sedute in cui si è discusso circa l’approvazione delle misure, rinviando l’udienza di merito al 10.02.2021 al fine di valutare anche eventuali profili di incostituzionalità. Da ciò ne deriva che se al momento dell’emissione dell’ordinanza il DPCM fosse stato ancora efficace sarebbe stato certamente sospeso, così dando un certo monito all’indiscriminato uso dello strumento concesso al Governo. Prova ne è che nel successivo DPCM del 3.12.2020 i riferimenti all’uso della mascherina in ambito scolastico sono più generici anche se a nostro avviso parimenti privi di un’adeguata motivazione.

 Al pronunciamento del TAR del Lazio, si aggiunge il non meno importante intervento da parte dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che, dalla sua sede di Fiumicino, l’11 Novembre 2020, ha inviato una lettera all’attenzione del Dr. Miozzo, coordinatore del CTS, sollevando non poche perplessità sulla posizione assunta in merito all’uso della mascherina al banco, anche basandosi sulle raccomandazioni dell’OMS del 6 Giugno 2020.

 Per quanto concerne l’uso della mascherina durante l’attività motoria espressamente richiamato dal DPCM del 3.11.2020 (nel quale veniva rinviata le modalità di utilizzo ad un provvedimento del DG che fin oggi non è intervenuto lasciando un vuoto normativo), nell’attuale e vigente nuovo DPCM del 3.12.2020, efficace fino al 15.01.2020, non v’è più riferimento ma il riferimento è in generale all’attività didattica. Quindi la specifica questione rimane ancora in attesa di specifica regolamentazione da parte della Direzione Generale dello Studente.

 Proprio l’assenza della specifica modalità di utilizzo della mascherina durante le attività fisiche nel contesto scolastico ha dato luogo a provvedimenti estemporanei dei Dirigenti Scolastici che stanno determinando, in talune occasioni, anche situazioni di estrema pericolosità per gli alunni come nel caso in cui è imposto l’uso della mascherina anche durante le ore di attività motoria, in taluni casi svolta perfino in classe.

 A tale riguardo citiamo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1° Dicembre 2020 in riferimento all’uso della mascherina da parte dei bambini in età scolare, basate su un attento studio da parte di un gruppo di esperti internazionale e multidisciplinare che ha esaminato le prove sulla malattia e la trasmissione da COVID-19 nei bambini e le prove disponibili limitate sull’uso delle maschere da parte dei bambini. Sulla base di questo e di altri fattori come i bisogni psicosociali dei bambini e le tappe dello sviluppo, l’OMS e l’UNICEF consigliano che la decisione di utilizzare maschere per bambini di età compresa tra 6 e 11 anni dovrebbe essere basata sui seguenti fattori (pag. 2): «se c’è una trasmissione diffusa nell’area in cui risiede il bambino; la capacità del bambino di utilizzare in modo sicuro e appropriato una maschera; accesso alle maschere, nonché riciclaggio e sostituzione di maschere in determinati contesti (come scuole e servizi di assistenza all’infanzia); adeguata supervisione di un adulto e istruzioni al bambino su come indossare, togliere e indossare in sicurezza le maschere; Potenziale impatto dell’uso di una maschera sull’apprendimento e sullo sviluppo psicosociale, in consultazione con insegnanti, genitori/tutori e/o operatori sanitari; impostazioni e interazioni specifiche che il bambino ha con altre persone ad alto rischio di sviluppare malattie gravi, come gli anziani e quelli con altre condizioni di salute sottostanti».

In particolare, sull’utilizzo delle mascherine durante l’attività motoria, il documento sostiene (pag. 11) «ci sono studi limitati sui benefici e sui rischi dell’uso di maschere mediche, e maschere non mediche durante l’esercizio fisico. Diversi studi hanno dimostrato statisticamente significativi effetti deleteri su vari parametri fisiologici cardiopolmonari durante l’esercizio da lieve a moderato in soggetti sani e in quelli con sottostanti malattie respiratorie. Cambiamenti del microclima facciale con aumento della temperatura, l’umidità e la percezione della dispnea riportato in alcuni studi sull’uso delle maschere durante l’esercizio». Pertanto i bambini non devono indossare una maschera quando praticano sport o svolgono attività fisiche, in modo che non comprometta la respirazione.

Con la presente, onde evitare possibili danni provocati agli alunni, si invitano gli Enti in indirizzo ad emanare appropriata circolare ai dirigenti scolastici affinché l’attività motoria venga svolta all’aperto o nelle palestre o luoghi similari ove sia possibile il distanziamento, senza mascherina da parte dei bambini e consentendo le altre misure di sicurezza come mantenere una distanza di almeno un metro dagli altri, fornire l’accesso alle strutture per l’igiene delle mani e incoraggiarne l’uso. Si diffidano gli Enti in indirizzo ad esentare dall’uso delle mascherine gli alunni durante le lezioni di educazione motoria e solo in estrema ratio, qualora gli spazi all’uopo destinati non consentano il distanziamento sociale, a sospendere l’attività pratica di tale disciplina.  In attesa di un riscontro alla presente, cordiali saluti,.>>

 

 

L’Osservatorio Urbano CUB Messina

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