Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci con ordinanza n. 7 del 9/01/2021, che sostituisce la n. 6 con la stessa data, con ulteriori disposizioni urgenti istituisce la “Zona Rossa” per i Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca.
Ecco di seguito cosa prevede l’ordinanza n. 7:
1. In aggiunta alle misure contenitive del contagio di cui al decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, ed a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e dalla Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8 gennaio 2021, nei territori dei Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca si applicano le seguenti misure:
a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.
Articolo 2 (Disposizioni finali)
1. La presente Ordinanza, con efficacia dall’11 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 compreso, sostituisce integralmente l’Ordinanza n. 6 del 9 gennaio 2021 ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Allegati:
Ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2021