santelli-2Presidente della Regione Jole Santelli:  <<In relazione al DPCM che da un lato impedisce lo spostamento interregionale ma consente il rientro nelle proprie residenze, domicili ed abitazioni, ho firmato un’ordinanza che consente solo ai calabresi residenti la possibilità di rientrare in regione, a partire dal prossimo 4 maggio.

Chi partirà dovrà comunicarlo preventivamente, compilando attraverso il portale emergenzacovid.regione.calabria.it, attivo dal 2 maggio, sulla pagina dedicata alle “prenotazione rientri”, l’apposito modulo, utile al monitoraggio dei rientri.

banner-bellezza-con-nomi-partecipantiUna volta rientrati sarà comunque necessario sottoporsi ad isolamento volontario domiciliare di 14 giorni.

 I dati relativi ai rientri saranno trasmessi al Dipartimento prevenzione dell’ASP di competenza ed al sindaco del comune di residenza.

 Il Dipartimento di prevenzione valuterà la necessità e/o l’opportunità di effettuare il tampone rinofaringeo. Non sono consentiti al momento rientri presso il domicilio o l’abitazione.

 Non è consentito il rientro per i residenti nei Comuni identificati attualmente come “zona rossa”. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

Allegati:  Ordinanza

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REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 38 del 30 aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Dott.Antonio Belcastro (f.to digitalmente)

Il Dirigente Generale del UO Protezione Civile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Dott. Fortunato Varone (f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territoriocomunale”; VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35; VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e dell’1 aprile 2020; VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020 e n. 35 del 24 aprile 2020; VISTA l’Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020; VISTAl’Ordinanza n. 8 del 10 marzo 2020 con cui è stata costituita la Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale, integrata dall’Ordinanza n. 26 dell’8 aprile 2020; VISTA l’ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” PRESO ATTO: – della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; – dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; – del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il 3 quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020; – che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020; VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTA l’Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”; VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23; VISTO che il DPCM 10 aprile 2020, all’articolo 1 lettera a) aveva “fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e vietando anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quellaprincipale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”; VISTO il punto 2 dell’Ordinanza n.29/2020 che ha regolamentato sino al 3 maggio 2020 gli spostamenti consentiti per i rientri nel territorio regionale; VISTO ilDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020; VISTO in particolarel’art. 1 comma 1 lettera a) del predetto DPCM che tra l’altro prevede, a far data 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 “…in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; VISTE le precedenti ordinanze presidenziali in materia di rientri nel territorio della Regione Calabria; DATO ATTO che – l’analisi della situazione epidemiologica regionale dimostra che le limitazioni adottate con le Ordinanze richiamate nel presente provvedimento, si sono dimostrate efficaci e appare necessario non disperdere il risultato delle azioni fino ad oggi poste in essere; – deve procedersi a regolamentare nel territorio regionale la modalità di ingresso dei cittadini calabresi residenti che si trovino, al momento, in altra Regione, al fine di evitare flussi incontrollati con il rischio della presenza di soggetti potenzialmente positivi al SARS-CoV2/COVID-19; 4 PRESO ATTO dell’avvio della “fase 2” da parte del Governo, pur ritenendosi primaria l’esigenza di contenere la diffusione dell’epidemia quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica; CONSIDERATO che: – appare necessario che i cittadini residenti in Calabria, che intendano fare rientro nel territorio regionale provenendo da altra regione, a far data dal 4 maggio 2020 manifestino preventivamente la propria volontà, attraverso il portale www.rcovid19.it; – sul portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it, è presente un menù “prenotazione rientri” dal quale sarà possibile, a far data dal 2 maggio, compilare un apposito form. Al termine delle operazioni sarà rilasciato all’interessato un documento recante l’attestazione dell’avvenuta comunicazione, che dovrà essere esibito insieme all’autocertificazione. I dati inseriti verranno trasmessi, dalla Regione Calabria, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di competenza ed al Sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. – la comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che si coordinerà con l’Operatore di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente; – in ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente- con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente – che ne darà comunicazione al Sindacoper i provvedimenti di competenza. Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone rino-faringeo; – l’isolamento volontario domiciliare non dovrà essere applicato ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente; – i rientri presso la propria residenza non possono essere consentiti nei Comuni identificati come “zona rossa” dai provvedimenti regionali vigenti; – devono restare tassativamente vietati gli spostamenti di cui ai punti b) e c) del DPCM 26 aprile 2020, riferiti ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria efebbre (maggiore di 37,5° C) e quelli sottoposti alla misura dellaquarantena ovvero risultati positivi al virus; PRESO ATTO della necessità di – dover diffondere le indicazioni necessarie per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020, in combinato disposto con i provvedimenti regionali attualmente vigenti; – dover disporreprocedure univoche per regolamentare i rientri contenendo il rischio di diffusione del contagio; VISTI i DDPCM10 aprile 2020 e 26 aprile 2020; 5 VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3; VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; ORDINA per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale a partire dal 4 maggio 2020sono adottate le seguenti misure: 1. E’ fatto divieto – ai sensi del combinato disposto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020e dalle Ordinanze Presidenziali vigenti – atutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi ditrasporto pubblici o privati, in regione Calabria provenendo da altre regioni, salvo che per comprovateesigenze lavorative, ovvero per motivi di salute. 2. E’ consentito, a far data dal 4 maggio 2020, ai cittadini calabresi fare rientro presso la propria residenza, manifestando preventivamente la volontà, almeno 48 ore prima, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it. Su quest’ultima è presente un menù “prenotazione rientri” dal quale sarà possibile, a far data dal 2 maggio, compilare un apposito form. Al termine delle operazioni sarà rilasciato all’interessato un documento recante l’attestazione dell’avvenuta comunicazione,che dovrà essere esibito insieme all’autocertificazione. I dati inseriti saranno trasmessi – a cura della Regione Calabria – al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di competenza ed al Sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. Rimane pertanto esclusa la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio o abitazione. 3. In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente -che ne darà comunicazione al Sindacoper i provvedimenti di competenza. Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone rino-faringeo. 4. La comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che si coordinerà con l’Operatore di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente. 5. L’isolamento volontario domiciliare non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente. 6. I rientri di cui al punto 2, presso la propria residenza, non sono consentiti nei Comuni identificati come “zona rossa” dai provvedimenti regionali tempo per tempo vigenti. 6 7. Sono tassativamente vietati gli spostamenti di cui ai punti b) e c) del DPCM 26 aprile 2020, cioè di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria efebbre (maggiore di 37,5° C) e di quelli sottoposti alla misura dellaquarantena ovvero risultati positivi al virus. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria, all’ANCI per la trasmissione ai Sindaci. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. Il Presidente On. Avv. Jole Santelli (F.to digitalmente)

 

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 38 del 30 aprile 2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria. Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Dott.Antonio Belcastro (f.to digitalmente) Il Dirigente Generale del UO Protezione Civile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Dott. Fortunato Varone (f.to digitalmente) 2 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territoriocomunale”; VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35; VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e dell’1 aprile 2020; VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020 e n. 35 del 24 aprile 2020; VISTA l’Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020; VISTAl’Ordinanza n. 8 del 10 marzo 2020 con cui è stata costituita la Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale, integrata dall’Ordinanza n. 26 dell’8 aprile 2020; VISTA l’ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” PRESO ATTO: – della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; – dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; – del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il 3 quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020; – che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020; VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTA l’Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”; VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23; VISTO che il DPCM 10 aprile 2020, all’articolo 1 lettera a) aveva “fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e vietando anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quellaprincipale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”; VISTO il punto 2 dell’Ordinanza n.29/2020 che ha regolamentato sino al 3 maggio 2020 gli spostamenti consentiti per i rientri nel territorio regionale; VISTO ilDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020; VISTO in particolarel’art. 1 comma 1 lettera a) del predetto DPCM che tra l’altro prevede, a far data 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 “…in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; VISTE le precedenti ordinanze presidenziali in materia di rientri nel territorio della Regione Calabria; DATO ATTO che – l’analisi della situazione epidemiologica regionale dimostra che le limitazioni adottate con le Ordinanze richiamate nel presente provvedimento, si sono dimostrate efficaci e appare necessario non disperdere il risultato delle azioni fino ad oggi poste in essere; – deve procedersi a regolamentare nel territorio regionale la modalità di ingresso dei cittadini calabresi residenti che si trovino, al momento, in altra Regione, al fine di evitare flussi incontrollati con il rischio della presenza di soggetti potenzialmente positivi al SARS-CoV2/COVID-19; 4 PRESO ATTO dell’avvio della “fase 2” da parte del Governo, pur ritenendosi primaria l’esigenza di contenere la diffusione dell’epidemia quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica; CONSIDERATO che: – appare necessario che i cittadini residenti in Calabria, che intendano fare rientro nel territorio regionale provenendo da altra regione, a far data dal 4 maggio 2020 manifestino preventivamente la propria volontà, attraverso il portale www.rcovid19.it; – sul portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it, è presente un menù “prenotazione rientri” dal quale sarà possibile, a far data dal 2 maggio, compilare un apposito form. Al termine delle operazioni sarà rilasciato all’interessato un documento recante l’attestazione dell’avvenuta comunicazione, che dovrà essere esibito insieme all’autocertificazione. I dati inseriti verranno trasmessi, dalla Regione Calabria, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di competenza ed al Sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. – la comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che si coordinerà con l’Operatore di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente; – in ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente- con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente – che ne darà comunicazione al Sindacoper i provvedimenti di competenza. Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone rino-faringeo; – l’isolamento volontario domiciliare non dovrà essere applicato ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente; – i rientri presso la propria residenza non possono essere consentiti nei Comuni identificati come “zona rossa” dai provvedimenti regionali vigenti; – devono restare tassativamente vietati gli spostamenti di cui ai punti b) e c) del DPCM 26 aprile 2020, riferiti ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria efebbre (maggiore di 37,5° C) e quelli sottoposti alla misura dellaquarantena ovvero risultati positivi al virus; PRESO ATTO della necessità di – dover diffondere le indicazioni necessarie per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020, in combinato disposto con i provvedimenti regionali attualmente vigenti; – dover disporreprocedure univoche per regolamentare i rientri contenendo il rischio di diffusione del contagio; VISTI i DDPCM10 aprile 2020 e 26 aprile 2020; 5 VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3; VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; ORDINA per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale a partire dal 4 maggio 2020sono adottate le seguenti misure: 1. E’ fatto divieto – ai sensi del combinato disposto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020e dalle Ordinanze Presidenziali vigenti – atutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi ditrasporto pubblici o privati, in regione Calabria provenendo da altre regioni, salvo che per comprovateesigenze lavorative, ovvero per motivi di salute. 2. E’ consentito, a far data dal 4 maggio 2020, ai cittadini calabresi fare rientro presso la propria residenza, manifestando preventivamente la volontà, almeno 48 ore prima, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it. Su quest’ultima è presente un menù “prenotazione rientri” dal quale sarà possibile, a far data dal 2 maggio, compilare un apposito form. Al termine delle operazioni sarà rilasciato all’interessato un documento recante l’attestazione dell’avvenuta comunicazione,che dovrà essere esibito insieme all’autocertificazione. I dati inseriti saranno trasmessi – a cura della Regione Calabria – al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di competenza ed al Sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. Rimane pertanto esclusa la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio o abitazione. 3. In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente -che ne darà comunicazione al Sindacoper i provvedimenti di competenza. Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone rino-faringeo. 4. La comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che si coordinerà con l’Operatore di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente. 5. L’isolamento volontario domiciliare non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente. 6. I rientri di cui al punto 2, presso la propria residenza, non sono consentiti nei Comuni identificati come “zona rossa” dai provvedimenti regionali tempo per tempo vigenti. 6 7. Sono tassativamente vietati gli spostamenti di cui ai punti b) e c) del DPCM 26 aprile 2020, cioè di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria efebbre (maggiore di 37,5° C) e di quelli sottoposti alla misura dellaquarantena ovvero risultati positivi al virus. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria, all’ANCI per la trasmissione ai Sindaci. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. Il Presidente On. Avv. Jole Santelli (F.to digitalmente)

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