La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per Legge (Art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l’attività di screening per SARS-CoV-2.