santelli-1Calabria. Covid_2019, Ordinanza del Presidente della Regione n. 44 del 18 maggio 2020. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per Legge (Art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività sanitarie.

Il Presidente Jole Santelli

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:

1. È consentita dal 25 maggio 2020 l’erogazione di tutte le prestazioni di ricovero – ivi comprese quelle con classe di priorità B, C e D (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa StatoRegioni 21.02.2019) – presso le strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate.

2. È consentita dal 25 maggio 2020 la ripresa dell’attività intramoenia, precedentemente sospesa con l’Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020.

3. Le prestazioni da erogarsi devono rispettare le misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni fissate nel DPCM 17 maggio 2020 e nelle norme di legge vigenti.

Resta obbligatorio, l’uso delle mascherine a protezione delle vie aeree, per tutti i soggetti, ad eccezione di quelli esentati dalla legge, che si rechino presso le Strutture Sanitarie e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. 5 Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e s.i.m.. Restano vigenti le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di nuove linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. Il Presidente On. Avv. Jole Santelli (F.to digitalmente)

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