La Cisl perde un’altra causa contro l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il giudice del lavoro (prima sezione civile controversie di lavoro e previdenza) dott.ssa Paola Ciriaco ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla Cisl Medici contro l’Asp, condannando l’organizzazione sindacale al pagamento delle spese legali e a una multa, per avere attivato un contenzioso relativo ad alcuni provvedimenti che sono stati assunti dall’Asp riguardanti la mobilità intera, mobilità fra Aziende e anche provvedimenti tesi alla razionalizzazione delle risorse umane all’interno dell’Azienda.
La Cisl Medici lamentava la lesione delle prerogative sindacali sostenendo l’antisindacalità del comportamento tenuto dall’Asp per aver adottato tali provvedimenti senza informare e consultare le organizzazioni sindacali, “in violazione degli artt. 6 e 9 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 6 CCNL Dirigenza Medica, in ragione dell’omessa preventiva concertazione dei criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché in assenza di informazione e consultazione in ordine alle procedure di sostituzione ex art. 18, comma 9, dirigenza medica”.
Nella sentenza favorevole all’Asp di Catanzaro, il giudice del lavoro, con riferimento all’assegnazione di un dirigente medico alla Direzione Sanitaria del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme, rileva “come con la censurata disposizione di servizio sia stata accolta l’istanza di mobilità formulata dalla stessa dipendente, in ragione dell’assenza per motivi di salute di un dirigente medico. Si tratta, pertanto, come correttamente rilevato da parte resistente, di un atto di gestione del rapporto che nulla ha a che vedere con le prerogative sindacali”.
Ed infatti, la contrattazione integrativa avrebbe dovuto avere ad oggetto “le implicazioni derivanti dagli affetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche, e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti”. Non si tratta, pertanto della materia della mobilità tout court ad essere oggetto di contrattazione, bensì le ricadute che le innovazioni indicate hanno sulla professionalità e mobilità dei dirigenti. Inoltre, l’asserita violazione delle disposizioni in materia di mobilità non può essere oggetto di alcuna censura, trattandosi di vizi di cui eventualmente dovranno dolersi i soggetti lesi dalla detta disposizione di servizio.
Allo stesso modo è stata accolta l’istanza di trasferimento di un dirigente medico dall’Asp di Vibo Valentia, sulla base del nulla osta concesso dall’Azienda di provenienza, con “conseguente insussistenza di qualsiasi lesione delle prerogative sindacali”.
Riferendosi poi ai provvedimenti adottati per conferire gli incarichi di sostituzione per la direzione dell’unità operativa Oculistica di Lamezia Terme, del presidio ospedaliero di Lamezia Terme e dell’unità operativa complessa Ser.T. di Soverato, il giudice del lavoro osserva che “l’articolo 18 del contratto di lavoro di categoria prevede specifiche disposizioni in materia di sostituzioni, in ragione della necessità di individuare tempestivamente un altro dirigente di dipartimento o con incarico di direzione di struttura complessa. La Cisl lamenta la mancata attivazione delle procedure indicate e in particolare la mancata comparazione dei curriculum degli aspiranti, nonché la mancata consultazione in ragione dell’integrazione della procedura menzionata da parte dell’Azienda Sanitaria. Sul punto, alcuna lesione delle prerogative sindacali può ritenersi avvenuta.
Ed infatti, la delibera ha disposto la sostituzione del direttore dell’Unità operativa di Oculistica di Lamezia Terme in ragione del collocamento a riposo del titolare. In tali casi la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 3 484/1997 ovvero l’art. 17 del d.lgs. 502/1992. In tal caso può durare sei mesi prorogabili fino a 12.
Il detto incarico è stato quindi legittimamente conferito ai sensi della citata disposizione, senza che fosse necessario il previo esperimento della procedura di consultazione”.
“Allo stesso modo si è inteso attribuire l’incarico di Direttore del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme in sostituzione del dirigente titolare assente per malattia. La detta disposizione individua l’ipotesi in cui non possa farsi luogo alle ordinarie sostituzioni, con conseguente possibilità di attribuzione dell’incarico ad altro dirigente con corrispondente incarico”.
Nella specie, la sostituzione, ricaduta sul Direttore Sanitario del P.O. di Soverato è stata giustificata dall’assenza nel Presidio di dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa. Ne deriva, pertanto, anche in questo caso, l’assenza di qualsiasi disposizione che preveda la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali.
Infine è stato semplicemente individuato il sostituto del Direttore dell’unità operativa complessa . Ser.T. di Soverato, in caso di assenza per ferie o malattia del direttore. Si tratta quindi dell’atto con il quale è stato individuato il sostituto del dirigente, per i casi previsti dalla disposizione in questione. Anche in questo caso, non è previsto l’esperimento di alcuna procedura di preventiva consultazione, con conseguente insussistenza di qualsiasi lesione delle prerogative sindacali.
Né potrebbe essere paventata la violazione dell’art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica, non potendosi applicare le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi anche alle ipotesi delle sostituzioni, appositamente disciplinate da altre e diverse disposizioni contrattuali. Non è pertanto riscontrabile alcuna violazione degli obblighi di consultazione, né tanto meno di concertazione, che riguarda, tra l’altro, i criteri generali relativi all’”affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali”.
Nel caso di specie, non trattandosi di nuove nomine, bensì di individuazione dei dirigenti sostituiti ex art. 18 per il tempo che si rende necessario a causa dell’assenza del dirigente titolare, non possono che trovare applicazione le specifiche disposizioni contrattuali sopra richiamate, che prevedono comunque altri meccanismi a garanzia delle organizzazioni sindacali. Né il sindacato, come correttamente rilevato da parte resistente, potrebbe dolersi della mancata osservazione delle procedure di individuazione del sostituto, le quali sono poste ad esclusiva garanzia degli altri dipendenti, i quali sono gli unici a poter far valere in giudizio la lesione – individuale – dei propri diritti ed interessi. Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso”.
“La Cisl Medici – ha affermato il direttore generale Dott. Prof. Gerardo Mancuso – ancora una volta apre il contenzioso ma per l’ennesima volta viene sconfessata da una sentenza del giudice che condanna l’organizzazione sindacale in modo irreprensibile anche al pagamento delle spese legali. Questo conferma come i contenziosi che vengono attivati da alcune organizzazioni sindacali sono tesi all’idea di non rassegnarsi che la nuova politica aziendale è irreprensibile, oltre che equa e giusta, evidentemente ancorati ai vecchi modi di gestire la cosa pubblica, sempre attraverso i compari e i comparucci. Ma questo modo di agire è ormai terminato. Speriamo che questa condanna del giudice – ha aggiunto Mancuso – serva da lezione anche verso chi sbandiera di tanto in tanto la Magistratura per cercare di risolvere contenziosi che neanche sono fondati. L’Azienda in questi anni ha dimostrato di avere uno spirito di dialogo con tutte le rappresentanze sindacali oltre che con i lavoratori, per risolvere in modo corretto tutte le questioni. Ognuno è libero di rivolgersi alle autorità che ritiene, purché i contenziosi siano fondati e non come in questo caso, o casi analoghi, portanti avanti sul nulla e senza alcun fondamento”.