Il Consiglio Comunale riunitosi in data odierna, 10 settembre 2014, ha deliberato di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” . Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Questo, in parte, lo svolgimento del Consiglio: <<Introduce il punto all’odg dando la parola al consigliere Scoleri Antonio per relazionare. Interviene il consigliere Scoleri Antonio illustrando il contenuto del Regolamento IUC che si compone di tre parti TARI, TASI ed IMU.
Accenna al fatto che l’Amministrazione ha inteso applicare al minimo la TASI solo per le prime case per compensare il mancato introito derivante dalla mini IMU che unito al non dovutezza dello 0,30 per la ex TARES comporta un minore esborso per i cittadini. Prende la parola il consigliere comunale Purri Antonio il quale chiede chiarimenti in merito alla possibilità di ridurre l’IMU, attualmente al 10,60, ed applicare la parte della TASI contenendo il tutto nel 10, 60.
Riprende la parola il consigliere Scoleri il quale afferma che modificare le aliquote IMU comporterebbe anche la modifica del Piano di Riequilibrio, all’esame già del Ministero e della Corte dei Conti. Interviene nuovamente il consigliere Putti chiedendo che l’applicazione per come proposta è un fatto obbligatorio per legge oppure una volontà politica. Interviene Scoleri Antonio ribadendo il concetto prima esposto.
A questo punto il Presidente pone ai voti il punto all’odg. Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visti i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
Visto il comma 679 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Inoltre il Consiglio ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.
La TASI:
• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota.
E’ stato anche deciso:
- di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
- di determinare l’aliquota del 1,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- di determinare l’aliquota del 1,00 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione, con voti favorevoli sei ed uno contrario ( Purri Antonio), espressi nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.
Leggi o scarica il documento originale: DELIBERA_CC__23_-_2014[1]
Leggi o scarica il documento originale: DELIBERA_CC__25_-_2014[1]
(foto di repertorio)