Il Codice etico predisposto dal candidato a sindaco Felice Calabrò, e dalle componenti della coalizione, è stato trasmesso, dal candidato a primo cittadino, alle forze politiche del centro-sinistra, dell’Udc, dei movimenti civici
e delle associazioni che sostengono la candidatura, per arrivare ad una condivisione complessiva dei principi etici che dovranno contraddistinguere l’intera campagna elettorale.
CODICE ETICO DELLA COALIZIONE «FELICE CALABRÓ – SINDACO X MESSINA»
Preambolo
Il presente Codice etico pur non avendo alcuna forza impositiva, non rappresenta una semplice formalità, ma un segnale chiaro di una precisa volontà di cambiamento espressa dalle forze politiche e dai movimenti civici aderenti in risposta alla pressante la richiesta di trasparenza, etica, pubblica moralità e rispetto della legalità che proviene dalla società.
La coalizione «Felice Calabrò – Sindaco X Messina» nella redazione del presente Codice etico trae ispirazione dalle iniziative assunte già nel 2010 dalla Commissione parlamentare antimafia, che ha approvato un “codice di autoregolamentazione” nella formazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative, cui i partiti politici possono aderire su base volontaristica; delle iniziative assunte dalla Confindustria, ed in particolar modo quella siciliana, che ha nel 2007 introdotto anche specifiche sanzioni per gli iscritti che si sottomettano o colludano con le organizzazioni criminali mafiose; dai principi e dai regolamenti e gli statuti delle forze politiche e dei movimenti civici aderenti.
Tale previsione consentirà, peraltro, di non lasciare solo alla fase repressiva delle indagini giudiziarie la verifica dell’etica della politica, ma di anticiparla alla fase preventiva del controllo interno alla coalizione tutta.
Articolo 1 – Limiti alle candidature
1. La coalizione «Felice Calabrò – Sindaco X Messina» si impegna a non presentare ed a non sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali del 9 e 10 giugno prossimo nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti: a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (già articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ed ora articoli 76 e 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti commessi con il metodo mafioso, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
g) reati di peculato (articolo 314, comma 1, del codice penale), concussione (articolo 317 del codice penale), corruzione per un atto d’ufficio (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (articolo 319 del codice penale), corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale), istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale), nonché per il reato di cui all’articolo 322-bis del codice penale.
2. La coalizione si impegna, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Al fine di rendere effettive le prescrizioni del presente articolo, la coalizione richiede preventivamente ai soggetti che intendono accettare la candidatura nelle liste del partito una dichiarazione scritta, nella quale i candidati attestino di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste nei due commi precedenti.
Articolo 2 – Nomine di diretta competenza
1. All’atto della sottoscrizione della candidatura gli aderenti alla coalizione «Felice Calabrò – Sindaco X Messina» si impegnano con specifica dichiarazione espressa in forma scritta, ad uniformarsi – nell’ipotesi di elezione a sindaco o ad altra carica elettiva che importi facoltà o potere di nomina di collaboratori o consulenti in qualsiasi forma giuridica – a quanto previsto dall’articolo 1, con riferimento alle nomine di rispettiva e diretta competenza.
Articolo 3 – Trasparenza e leale collaborazione
1. Le donne e gli uomini della coalizione eletti ad una qualsiasi carica istituzionale ovvero nominati a ricoprire un incarico si impegnano a:
a) adottare e rispettare percorsi decisionali partecipati, trasparenti, motivati, rispettosi del pluralismo di posizioni politiche e culturali esistenti;
b) adottare la competenza, la serietà dell’impegno, il merito e le capacità personali come criteri prevalenti nell’individuare le persone cui attribuire gli incarichi e/o le responsabilità che possono assumere, disincentivando ed evitando di premiare comportamenti trasformistici.
c) collaborare lealmente al progetto della coalizione, non cambiando gruppo consiliare né partito subito dopo le elezioni o nel corso del mandato;
d) rendere noti e trasparenti i dati relativi al proprio reddito e patrimonio;
e) non diffondere o utilizzare, senza giustificato motivo, dati, informazione o documenti riservati conosciuti o ricevuti in ragione dell’incarico svolto o dell’appartenenza alla coalizione.
Articolo 4 – Obbligo di denuncia e conflitto di interessi
1. Tutti i candidati eletti nelle liste della coalizione «Felice Calabrò – Sindaco X Messina» hanno l’obbligo di denunciare alle Autorità competenti – dandone comunicazione se del caso anche alle forze politiche ed ai movimenti aderenti – ogni tentativo di influenza violenta o minacciosa dell’attività politica o amministrativa da parte di terzi, ovvero ogni tentativo di corruzione, ovvero di infiltrazione nell’attività amministrativa da parte di associazioni mafiose o di singoli appartenenti alle stesse.
2. I soggetti eletti alle elezioni indicate all’articolo 1 nelle liste della coalizione rimuovono tempestivamente ogni situazione di conflitto di interesse con la carica e le funzioni, preesistente all’elezione ovvero intervenuta successivamente, dandone altrettanto tempestiva comunicazione alla coalizione.
Articolo 5 – Sanzioni
1. L’inosservanza delle regole contenute nel presente codice etico comportano la richiesta delle dimissioni – ovvero la revoca laddove previsto/possibile – dall’incarico ricoperto da parte della coalizione nei confronti degli eletti, dei titolari di incarichi all’interno della giunta ovvero del personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.
Articolo 6 – Adesione
Tutti i candidati nelle liste della coalizione «Felice Calabrò – Sindaco X Messina» per le elezioni indicate all’articolo 1 nelle liste del partito, aderiscono con dichiarazione resa in forma scritta al presente codice etico.