Giro di vite del Governo sui non vaccinati. Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio il green pass ottenuto presentando un tampone negativo servirà solo per andare al lavoro, soggiornare in albergo e per salire su un mezzo pubblico (treni regionali e interregionali, ma anche autobus, tram e metro). Per le altre attività al chiuso servirà il super green pass, ottenibile solo da guariti e vaccinati. Sarà chiesto anche ai turisti e ci sarà un rafforzamento dei controlli. Ecco nel dettaglio in quali casi diventa obbligatorio.
Quando serve il super green pass e quando no
Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio sarà necessario per tutti coloro che hanno più di 12 anni avere il super green pass per entrare in bar e ristoranti, palestre, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche e sarà chiesto anche ai turisti.
Dal 29 novembre 2021 in caso di passaggio a zona gialla o arancione, inoltre, le attività che finora erano state sottoposte a limiti e restrizioni resteranno aperte, ma solo ed esclusivamente a possessori del super green pass. In zona rossa invece le restrizioni scatteranno per tutti.
In sintesi il super green pass è obbligatorio per:
- servizi di ristorazione;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali per le attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, e centri estivi;
- impianti di risalita;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Il green pass (anche con solo tampone) sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro e ai treni a lunga percorrenza e regionali. La certificazione vale anche per entrare in spogliatoi e docce di palestre e centri benessere e serve anche per il trasporto pubblico locale (i controlli saranno fatti a campione). Il green pass base permetterà anche di soggiornare in albergo (ed usufruire da clienti dei servizi di ristorazione dell’albergo).
Dall’11 ottobre 2021 sono in vigore le nuove capienze valide per le zone:
- la capienza negli stadi e nei luoghi all’aperto può passare dall’attuale 50% al 75%;
- nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 60% dall’attuale 25%.
- Per quanto riguarda cinema, teatri e sale concerti si passa al 100% anche al chiuso.
- Nessuna restrizione per i musei, cade anche il limite di distanza di 1 metro da garantire tra i visitatori.
- Le discoteche e le sale da ballo riaprono con una capienza massima del 50% al chiuso e del 75% all’aperto. Al chiuso ci dovranno essere adeguati impianti di aerazione.
- Nelle funivie e nelle cabinovie la capienza sarà di massimo l’80%.
Dall’11 settembre e fino alla fine dello stato di emergenza chi accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde covid (normale non super), questo vale anche per i genitori. L’obbligo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative, sono incaricati di verificare il possesso del green pass da parte del prestatore di lavoro. Se l’accesso è motivato da ragioni di lavoro, la verifica il rispetto dell’obbligo ricade sui rispettivi datori di lavoro.
Le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme di legge variano da 400 a 1.000 euro. Inoltre è stato deciso anche che dopo la seconda infrazione il gestore del locale rischia la chiusura del locale fino ad un massimo di 10 giorni.
Come si ottengono green pass e super green pass
Le “certificazioni verdi” possono attestare una di queste tre condizioni:
1) Vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (super green pass)
Il pass ha una validità di nove mesi ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione contro il Covid. È possibile ottenere il green pass anche con una sola dose di vaccino: in questo caso il lasciapassare è valido dal 15esimo giorno dalla prima e fino alla seconda somministrazione. La certificazione sarà disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
- Quali informazioni devono essere riportate sul certificato?
Oltre alle generalità dell’interessato (nome e cognome) in questo caso il certificato deve indicare la sua data di nascita e anche alcuni dettagli relativi alla vaccinazione. Deve quindi riportare la malattia o agente bersaglio, il tipo di vaccino eseguito, la denominazione del vaccino o l’indicazione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Il documento deve anche indicare il numero della dose effettuata e il numero totale delle dosi previste, la data dell’ultima somministrazione effettuata, lo Stato membro in cui è stata effettuata la vaccinazione, la struttura che detiene il certificato e il suo identificativo univoco.
2) Guarigione e termine dell’isolamento in seguito all’infezione (super green pass)
La certificazione ha una validità di 6 mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, il cittadino sia positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente dall’entrata in vigore del decreto sono valide per 9 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione. Tutti coloro che dopo l’infezione Covid-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) riceveranno una certificazione valida per 9 mesi dalla data di somministrazione.
- Quali informazioni devono essere riportate sul certificato?
Anche in questo caso, il certificato deve necessariamente riportate alcune informazioni. Oltre ai dati anagrafici, sul documento devono essere indicati la data del primo test positivo, lo Stato membro in cui è stata certificata la guarigione, la struttura che ha rilasciato il certificato, l’identificativo univoco del certificato e la sua validità.
3) Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare ma solo per i soggetti fragili) con esito negativo (green pass utilizzabile solo sui mezzi di trasporto e per l’accesso al lavoro)
La certificazione ha una validità di settantadue ore per il tampone antigenico molecolare e quarantotto ore per il tampone rapido. Entrambe valgono dal rilascio e sono prodotti, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche salivare ma solo per alcune categorie di pazienti), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
- Quali informazioni devono essere riportate sul certificato?
Oltre ai dati anagrafici del soggetto, il certificato deve riportare la malattia o l’agente bersaglio, la tipologia di test effettuato, il suo nome e il produttore. Sul documento devono inoltre essere indicati la data e l’orario della raccolta del campione e quelli del risultato del test, il centro o la struttura che lo ha eseguito, lo Stato membro, la struttura che detiene il certificato e l’identificativo univoco.
Lavoro: dove e quando è obbligatorio il green pass
Per i lavoratori non cambia nulla. Resta infatti in vigore l’obbligo del semplice green pass (non super) ovvero ottenuto anche mediante tampone negativo dal 15 ottobre fino allo scadere dello stato d’emergenza. L’obbligo vale per il personale delle amministrazioni pubbliche e per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato. L’obbligo riguarda anche chi svolge attività lavorativa o di formazione o di volontariato sia nel pubblico sia nel privato, sulla base di contratti esterni.
Lavoro Pubblico
- delle PA, locali o nazionali;
- delle Autorità amministrative indipendenti;
- della Commissione nazionale per la società e la borsa;
- della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- della Banca d’Italia;
- degli enti pubblici economici;
- degli organi di rilievo costituzionale.
Ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate dal Governo. L’organizzazione delle verifiche, anche a campione, deve prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. E’ stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze lavorative, di verificare il green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede del lavoratore, il quale è tenuto a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. I lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che la consegnano, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Il personale che comunica di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato già da quel giorno assente ingiustificato e pertanto non ha diritto alla retribuzione; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è considerato sospeso fino alla presentazione della certificazione (comunque non oltre il 31 dicembre) e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass. In sostanza il datore di lavoro non può concedere il lavoro agile ai lavoratori controllati e che sono risultati sprovvisti di green pass.
Lavoro privato
Devono esibire il green pass per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa anche i lavoratori del settore privato. Come per il settore pubblico, l’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nelle aziende private, anche sulla base di contratti esterni. Il titolare di un’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente (previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza) non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Anche in questo caso, sono i datori di lavoro che devono organizzare le verifiche del green pass ai dipendenti. Come nel pubblico, i controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. Infine è stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze lavorative, di verificare il green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede del lavoratore, il quale è tenuto a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. I lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che la consegnano, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso i lavoratori non avranno sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 (comunque, non oltre il 31 dicembre), termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Lo smartworking non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass. In sostanza il datore di lavoro non può concedere smartworking ai lavoratori controllati e che sono risultati sprovvisti di green pass.
Anche per il settore privato, l’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 con segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Liberi professionisti
L’obbligo di green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, quindi anche collaboratori familiari e autonomi. Il governo ha però precisato che mentre l’obbligo di controllo nel caso di colf e badante ricade sul datore di lavoro, questo obbligo non esiste nel caso entri in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico perché in quel momento si sta acquistando un servizio e non si è datori di lavoro. Resta però facoltà di chiedere l’esibizione del green pass. Non esiste invece l’obbligo di green pass per i clienti che salgono su un taxi. Ugualmente i parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
Tribunali
Dal 15 ottobre al 31 dicembre, anche il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Camera e Senato
Con una delibera dell’ufficio di presidenza di Montecitorio si introduce l’obbligo del green pass per accedere a tutte le sedi della Camera dei deputati a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre. L’obbligo riguarda parlamentari, dipendenti ed esponenti di governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “L’obbligo del green pass verrà esteso a tutti i luoghi della Camera dei deputati. Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i deputati”. Convocato il 5 ottobre, dal presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il consiglio di presidenza per valutare l’applicazione del green pass a Palazzo Madama.
Test antigenici a costo calmierato
Test antigenici rapidi sono a prezzo calmierato di 8 euro per i minori di età compresa tra 12 e 18 anni e di 15 euro per i maggiorenni (e gli under 12), così come stabilito dal protocollo d’intesa tra il Ministro della Salute, il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite. Mentre sono gratuiti per i soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tutte le farmacie hanno l’obbligo di offrire tamponi a prezzi calmierati, in caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e, in aggiunta, il Prefetto competente può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica. L’applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Trasporti e scuole
Dal 1° settembre, il green pass serve anche per utilizzare i mezzi di trasporti a medio-lunga percorrenza e per tutti gli aerei a prescindere dalla durata del volo e ora anche per i treni regionali. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. Per utilizzare il trasporto pubblico locale il green pass non è necessario ma si devono continuare a osservare le misure anticontagio. Quindi il green pass è obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- treni regionali e interregionali;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Attenzione ai viaggi all’estero
Il green pass resta valido come lasciapassare che dovrebbe facilitare gli spostamenti tra gli Stati membri dell’Unione europea. In particolare, per chi viaggia all’estero, recentemente è stato messo a punto un servizio online che riassume le regole per entrare nei singoli paesi dell’Unione europea. Ma è bene ricordare che per viaggiare in Europa occorre una versione del green pass valida nella Comunità Europea e che si ottiene, a differenza di quella italiana, solo dopo 15 giorni dalla seconda dose di vaccino. Attenzione perché il green pass non è l’unico requisito richiesto per viaggiare all’estero: in alcuni casi è infatti obbligatorio compilare il modulo dPLF. Vista poi la crescente diffusione di contagi da variante Delta in tutto il continente, molti Paesi stanno adottando ulteriori restrizioni che spesso rendono indispensabile avere il green pass. È il caso ad esempio della Francia dove il presidente Macron renderà obbligatorio esibire il green pass dapprima per accedere a cinema, teatri e musei, e da agosto anche per entrare nei bar, nei ristoranti, nei centri commerciali, nonché sui mezzi pubblici su tutto il territorio nazionale francese.
Green pass a scuola
E’ previsto che l’anno scolastico 2021-2022, si svolga in presenza dalla scuola dell’infanzia all’università, salvo misure adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Le misure di sicurezza previste sono le seguenti:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
- tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Come si richiedono green pass e super green pass
Il cittadino ha diverse possibilità per accedere al green pass:
- il sito dedicato dgc.gov.it;
- tramite fascicolo sanitario elettronico;
- tramite l’app Immuni;
- tramite l’app IO;
- attraverso il sistema Ts (per il tramite dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti e degli altri medici delle aziende sanitarie, Usmaf, Sasn autorizzati alla funzione del Sistema tessera sanitaria).
È anche possibile rivolgersi al numero di pubblica utilità del ministero della Salute (1500), al call center di Immuni (800.91.24.921) e all’assistenza di PagoPa per le segnalazioni che arrivano dall’app IO.
In questo articolo puoi trovare tutte le informazioni su come è possibile ottenere il green pass sul sito dgc.gov.it e tramite l’app IO. Troverai le schermate con le spiegazioni passo passo e alcuni suggerimenti su come e dove conservare il documento, una volta scaricato, in modo che sia facilmente recuperabile sul tuo smartphone in caso di controllo.
Verifiche, sanzioni e revoca
Con il nuovo decreto emanato il 24 novembre 2021 viene definito un rafforzamento dei controlli sul possesso del Green Pass (entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto le Prefetture sono chiamate a definire un piano preciso di controlli). Dopo le parole della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che ha dichiarato che gli esercenti non devono controllare i documenti d’identità, ma limitarsi a verificare la validità del green pass e l’intervento del Garante della Privacy che aveva ricordato che lo stesso Dpcm del 16 giugno prevedeva che “i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici servizi” possano richiedere un documento d’identità per controllare la corrispondenza dei dati del Green pass a quelli della persona che lo mostra, adesso interviene una circolare del Ministero dell’Interno per chiarire la situazione.
- Per prima cosa si ribadisce che oltre ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, sono autorizzati a chiedere il green pass anche il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso del certificato verde nonché i loro delegati, il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del green pass nonché i loro delegati e i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso della certificazione verde (nonché i loro delegati).
- Inoltre, in previsione dell’inizio del campionato di calcio, vengono inclusi tra le persone abilitate alle verifiche anche i cosiddetti steward, cioè il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, operante presso gli impiantiti sportivi.
- Vengono poi identificate due fasi: la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti sopra elencati, questo passaggio è obbligatorio e viene effettuato tramite la app VerificaC19 che oltre a indicare la validità dello stesso fornisce alcuni dati personali (nome, cognome dell’intestatario e data di nascita). A questa fase segue quella della verifica dell’identità della persona che è di “natura discrezionale” ma diventa «necessaria quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione». Ad esempio nella schermata dell’app VerificaC19, compare una data di nascita di un ventenne ma la persona dimostra molti più anni, a questo punto il soggetto addetto al controllo deve chiedere un documento d’identità. Ricordiamo che mostrare il documento di identità è obbligatorio (comma 2, lettera a. dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021) anche se il verificatore richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.
- La verifica dovrà essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi. In pratica, come da circolare emanata dal Viminale “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione”.
Le sanzioni previste per gestori e clienti
Chi viola le regole e viene quindi sorpreso in un locale pubblico al chiuso senza green pass rischia una multa da 400 a 1.000 euro. La situazione si aggrava nel caso in cui il lasciapassare risulti contraffatto o di un’altra persona: si rischia la denuncia per falso. Anche il gestore del locale può subire conseguenze, chi fa entrare un cliente senza green pass può incorrere – oltre alla multa – anche in una sanzione amministrativa che va da 1 a 10 giorni di chiusura. La circolare però chiarisce che “qualora si accerti la con corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario, la sanzione viene applicata solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”.
In quali casi può essere revocato?
Nel decreto è prevista anche la possibilità che il green pass venga revocato. Qualora una struttura pubblica del Servizio sanitario regionale, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) o Sasn (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) dovesse comunicare alla piattaforma nazionale la positività al Covid-19 di una persona vaccinata o guarita dal virus, la piattaforma genererebbe una revoca del Green pass eventualmente già rilasciato alla persona e ancora in corso di validità, «inserendo gli identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al gateway europeo». In questo caso la piattaforma invierebbe all’interessato una notifica della revoca.
Fonte: Altroconsumo
- contributo tecnico diLa ura Filippucci e Anna Vizzari – di Luca Cartapatti