cub-messinaL’Osservatorio Urbano CUB Messina scrive al Presidente Giuseppe Conte, alla Ministra degli Interni, al Ministro della Salute e per conoscenza alla Prefetta di Messina: <<La scrivente organizzazione sindacale sottopone all’attenzione delle autorità in indirizzo quanto segue:

  1. Da quando è partita l’emergenza Covid abbiamo segnalato più volte alla Prefetta di Messina delle criticità, con particolare riferimento alle ordinanze sindacali del Sindaco di Messina che, a nostro avviso, presentavano vari aspetti d’illegittimità in quanto in contrasto con i provvedimenti nazionali e regionali. Nonostante l’invio di una decina di lettere, da Marzo 2020 al Gennaio 2021, non abbiamo mai avuto alcun riscontro da parte della Prefetta di Messina, neanche all’ultima richiesta d’incontro urgente, firmata pure da altri soggetti collettivi locali (Prc, Rete34+, Liberazione Queer+ Messina) ed inviata lo scorso 16 gennaio:
  2. Il 18 gennaio u.s. è entrata in vigore l’ennesima ordinanza sindacale del sindaco di Messina che risulta in più punti in contrasto con decreti-legge, DPCM, ordinanze regionali, prevedendo misure più restrittive relativamente soprattutto alle attività economiche essenziali dell’allegato 23 ed ai servizi alla persona dell’allegato 24 (vedi ordinanza allegata).

Si richiede pertanto con la presente:

  1. Di sollecitare la Prefetta a dare riscontro alle nostre missive ed in particolare alla legittima richiesta d’incontro in occasione del quale avremmo voluto semplicemente rappresentare le nostre preoccupazioni in merito alle tensioni accumulatesi in città a seguito delle contraddittorie prescrizioni comunali;
  2. Di dare una interpretazione autentica sulla vigenza su tutto il territorio comunale dell’art.3 comma 2 e 3 della Legge 22 Maggio n.35 (conversione del dl n.19/20) che recita:

– Art. 3. Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

– Comma 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

– Comma 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

3) Di attuare quanto previsto per rendere inefficace l’ordinanza sindacale sopra richiamata nel caso in cui fosse confermata la vigenza dell’art.3 della Legge n.35/2020.

In attesa di un riscontro, cordiali saluti, per l’Osservatorio Urbano CUB Messina F.to Vincenzo Bertuccelli>>

 

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