de-luca-sindacoOrdinanza n. 67 Del 18.03.2020. Gabinetto del Sindaco: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020.

IL SINDACO

 Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l’adozione delle seguenti misure: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

 Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all’art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale;

 Atteso che con DPCM dell’11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

 Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: “Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all’interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l’approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro”;

 Vista l’Ordinanza Sindacale n. 61 del 13 marzo 2020;

 Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020;

Considerato

 che dai controlli effettuati dagli organi preposti è emerso l’accertamento di un cospicuo numero di persone deferite all’A.G. per essersi allontanate dalla propria residenza e spostate all’interno del territorio comunale senza che ricorressero le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti;

 che, difatti, continuano a pervenire alle Forze dell’Ordine e agli organi di controllo numerose denunce in merito alla violazione delle misure sopra dette;

Riservato all’Ufficio Proponente prot. n. 77237 del 18.03.2020

Richiesta pubblicazione Albo Pretorio on-line n. 3764 del 18.03.2020

 che, pertanto, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell’alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all’interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

 che il Tar della Regione Campania con il decreto cautelare monocratico depositato oggi, ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione (del 13 marzo) e del Chiarimento (del 14 marzo) che non consentono, tra l’altro, l’attività sportiva all’aperto ritenendola non compatibile con esigenze sanitarie, perché visto “il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale” e il fatto che i “dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione” va data “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”.

Tutto ciò premesso e considerato,

 Visto l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

 Visto l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

ORDINA

 Il divieto assoluto di passeggio e/o attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell’08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell’Interno del n. N. 15350/ 117(2)/U ff II I- Prot.Civ. Del 12.03.2020;

 l’interdizione assoluta al pubblico passeggio nelle seguenti località, pubbliche vie e piazze:

SS 114, lungomare da Briga Marina a Galati Marina; Zona Centro dalla Capitaneria di Porto, via Vittorio Emanuele, viale della Libertà fino al torrente Annunziata; Via Consolare Pompea dalla rotatoria Annunziata fino a Vill. Torre Faro, via Lungolago Ganzirri, via Circuito, S.S. 113 lungomare dei villaggi Acqualadroni, San Saba, Marmora, Rodia e Ortoliuzzo. Il divieto è esteso a tutte le pubbliche vie e piazze ricadenti o limitrofe alle località innanzi elencate;

 Il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva nelle piazze e nelle vie dei villaggi Altolia, Molino, Giampilieri Sup. e Giampilieri Marina, Briga Marina e Briga Superiore, Pezzolo, Santa Margherita Marina, Santo Stefano Marina, Santa Margherita, Santo Stefano Medio, Santo Stefano di Briga, Galati Marina, Galati Sant’Anna, Galati Santa Lucia, Mili Marina, Mili San Marco, Mili San Pietro, Tremestieri, Larderia Inferiore, Larderia Superiore, Tipoldo, Pistunina, Zafferia, San Filippo Superiore, Bordonaro, Cumia, Camaro Superiore, Bisconte, Gravitelli, Catarratti, San Michele, Faro Superiore, Curcuraci, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Giorgio, Castanea delle Furie, Salice, Gesso, Torre Faro e Ganzirri;

 l’interdizione assoluta al litorale marittimo per l’intera estensione del territorio comunale;

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, e del DPCM 11 marzo 2020.

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 21,00 del 18/03/2020, avrà durata fino al 25 marzo 2020 salvo ulteriori disposizioni.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza; che la Capitaneria di Porto esegua i controlli sul litorale marittimo per la propria competenza;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Comune di Messina, sezione Amministrazione Trasparente.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

– Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;

  • – S.E. Prefetto di Messina;
  • – Sig. Questore di Messina;
  • – Comandante Provinciale dei Carabinieri;
  • – Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
  • – Comandante dei VV.F. di Messina;
  • – Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
  • – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
  • – Struttura Territoriale Ambiente di Messina;
  • – Polizia Municipale di Messina;
  • – Polizia Metropolitana.

IL SINDACO

(On. Cateno De Luca)

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