Nuove restrizioni per tutta l’Italia sono state varate con un DPCM firmato l’11 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, per fronteggiare il contagio di nuovo coronavirus. Le disposizioni del decreto saranno in vigore da oggi fino al 25 marzo.
Chiudono i negozi (eccetto alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, benzinai)
Il dpcm sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle che vendono beni di prima necessità individuati nell’allegato 1 al documento (dalle farmacie ai tabaccai, edicole, benzinai). Sono chiusi anche i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Stop a bar e ristoranti
Resta consentita invece la consegna a domicilio di cibi. Rimangono aperti anche i posti di ristoro lungo le autostrade e all’interno di stazioni, aeroporti e ospedali (sempre garantendo il metro di distanza tra le persone), le mense e il catering continuativo su base contrattuale a condizione che garantiscano il metro di distanza interpersonale.
Chiusi estetisti e parrucchieri
Parrucchieri, barbieri, estetisti devono sospendere la propria attività. Restano aperti invece i servizi di lavanderia e di pompe funebri (come specifica l’allegato 2).
Banche, poste e uffici pubblici aperti
Restano garantiti anche i servizi finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Possibili limitazioni dei trasporti
I presidenti delle Regioni possono ridurre i trasporti pubblici locali. Inoltre, il ministero delle Infrastrutture, di concerto con quello della Salute, può disporre la riduzione delle corse dei treni, dei voli e dei trasporti marittimi.
Favorire il lavoro agile il più possibile
Il Dpcm invita le aziende a incentivare ferie, congedi retribuiti e lavoro agile. Non fa eccezione la pubblica amministrazione, che deve assicurare lo smart working, a esclusione dei servizi indifferibili da rendere al pubblico.
Alle imprese è raccomandato di rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Consulta: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
Data di pubblicazione: 12 marzo 2020 , ultimo aggiornamento 12 marzo 2020