CMdB: Idee e proposte per modificare ed integrare il regolamento comunale a tutela degli animali all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
CMdB scriva a: Al Presidente del consiglio comunale, Ai gruppi consiliari, All’Assessore con delega agli animali e p.c. Agli organi d’informazione cittadini
Oggetto: IDEE E PROPOSTE PER MODIFICARE ED INTEGRARE IL REGOLAMENTO COMUNALE A TUTELA DEGLI ANIMALI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
La proposta di Regolamento a tutela degli animali avanzata dall’Amministrazione Comunale di Messina potrebbe essere la proposta di un Regolamento di un qualsiasi altro comune…ed infatti è uguale al Regolamento di Santa Teresa Riva! (Per la precisione tranne qualche comma ed un allegato).
E’ vero, spesso i regolamenti comunali sono copia/incolla essendo uguali determinate tematiche (rifiuti, commercio, verde, ecc…) ed il regolamento di Santa Teresa Riva è pertanto simile a quello di Benevento che è simile a quello di Milano, ecc. Ma il comune di Messina merita un Regolamento di tutela degli animali che evidenzi maggiormente le peculiarità ambientali e faunistiche del territorio e che non si limiti a fare un semplice copia/incolla di altri regolamenti.
Sul territorio di Messina insiste una delle più grandi ZPS (Zona a protezione speciale) d’Italia; lo Stretto di Messina è una delle 179 IBA italiane (Aree importanti per gli uccelli); vi è la riserva naturale orientata di Capo Peloro che comprende i due laghi di Ganzirri e Faro; sui colli si estende il demanio forestale, che è parte di quello che potrebbe essere il Parco dei Peloritani; Messina si affaccia sul mare per oltre 50KM di costa. Un territorio insomma ricco di flora e fauna, con anche particolari problematiche (come la presenza di cinghiali, un diffuso randagismo, lotte e corse clandestine, ecc…) che lo rendono “leggermente” diverso da quello di Santa Teresa Riva e di altri comuni.
Fatta questa premessa di carattere generale, di cui a nostro avviso si deve tenere conto nella redazione del regolamento, prevedendo sezioni specifiche al suo interno, si evidenziano di seguito in primo luogo alcune incongruenze presenti nella proposta di regolamento attuale che andrebbero eliminate e/o integrate:
ART. 10 DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI.
Spesso il cane è l’unico essere vivente che mostra affetto a determinate persone in stato di difficoltà e bisogno, e viceversa. Proibire di accompagnarsi ad un cane e prevedere addirittura il sequestro del cane è una “cattiveria” gratuita di cui si può fare a meno.
Se l’obiettivo è la tutela del benessere degli animali si potrebbe allora utilizzare la dicitura presente nel regolamento di Milano che tiene conto dello stato in cui si trova il cane:
“E’ vietato esibire, durante la pratica dell’accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai quattro mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l’altrui pietà”.
ART. 11 DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OMAGGIO
La previsione è corretta ma non si capisce perché tale divieto debba valere anche per le associazioni animaliste, come prevede il comma 2 dell’articolo.
In tutti i regolamenti similari tale divieto non vale per le associazioni animaliste perché esse organizzano iniziative e campagne di adozione in occasione delle quali è necessario cedere gli animali gratuitamente.
Proposta: il divieto previsto dall’art. 11 non deve essere valido per le associazioni animaliste.
ART. 18 DESTINAZIONE DI CIBO PER VOLONTARI CHE ASSISTONO ANIMALI
Previsione corretta ma da integrare.
Proposta: Aggiungere all’art. che le attività commerciali che cedono cibo per gli animali accuditi dai volontari possono usufruire della scontistica prevista nel regolamento comunale IUC di Messina relativa al Last minute market
ART.20 COMMA 1 LETTERA C): ISTITUZIONE UFFICIO DIRITTI ANIMALI
L’Ufficio Diritti degli animali esiste già ed è stato istituito con delibera n.762 del 14 ottobre 2014.
Proposta: richiamare la delibera comunale che ha già istituito l’ufficio diritti animali
NELLA SEZIONE “CANI”
ART.23 COMMA 1 RINVIA ALL’ART. 16 SENZA MOTIVO
E’ un errore da copia/incolla. L’art. 16 parla di ALLEVAMENTO ED ESPOSIZIONE ANIMALI !
ART.23 COMMA 3 RINVIA ALL’ART. 13 SENZA MOTIVO
E’ un errore da copia/incolla. L’art. 13 parla di SMARRIMENTO, RINVENIMENTO, AFFIDO! L’articolo a cui fare riferimento è invece l’art. 20 che riguarda le associazioni animaliste
NON VIENE RIPORTATO L’ART.24 PRESENTE IN VARI REGOLAMENTI SIMILARI ED ANCHE IN QUELLO DI SANTA TERESA RIVA RELATIVO AL LIBERO ACCESSO NELL’ARENILE, CON PRESCRIZIONI, DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
Proposta: aggiungere l’art. 24 che recita così:
Art. 24 (Accesso alle aree di libera fruizione dell’arenile)
1.Nelle aree di libera fruizione dell’arenile è consentito l’accesso agli animali d’affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore che devono essere muniti di apposito guinzaglio da utilizzare in caso di necessità. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio i conduttori hanno l’obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l’altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l’accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all’animale.
La fruizione della spiaggia è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:
a) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina e che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall’estero, di essere in regola con le vaccinazioni; la scheda comprovante l’effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 60 giorni dal medico veterinario curante, deve essere esibita in fase di controllo dagli organi preposti alla vigilanza di cui all’articolo 15.
b) sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d’acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato ne’ manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;
c) è vietato l’ingresso ai cani con sindrome aggressiva e a femmine in periodo estrale;
d) le deiezioni solide degli animali sull’arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell’accompagnatore, e le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
e) gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi.
L’ART. 27 CANI LIBERI ACCUDITI.
Proposta: Prevedere di assegnare micro-terreni comunali (aree marginali, spazi verdi abbandonati, “relitti”) per la custodia dei randagi accuditi sul territorio
NELLA SEZIONE “GATTI”
L’ART. 33 COMMA 5 DICE CHE “POTRA’ ESSERE COLLOCATO APPOSITO CARTELLO” PER SEGNALARE PRESENZA COLONIE FELINE
IL comune di Messina ha già deliberato l’apposizione della cartellonistica ed è in possesso dall’aprile 2018 di circa 600 cartelli per indicazione colonie feline e zone con rischio avvelenamento animali, non collocati sul territorio (ne è stato collocato solo uno per la colonia felina di via solferino).
NELLA SEZIONE “EQUINI”
ART. 33 DAL PUNTO 13: LIMITAZIONI USO EQUINI IN CASO DI ALLERTA CALDO
Proposta: riportare integralmente le prescrizioni previste nell’ordinanza sindacale n.236 dell’agosto 2017, riproposta nel giugno 2019.
L’ART. 42 ISTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI
Nella prevista commissione le associazioni animaliste sono sottorappresentate.
Proposta: al posto della commissione proporre l’istituzione di una consulta animalista nella quale vi sia solo la rappresentanza delle associazioni e dei comitati animalisti cittadini, con poteri propositivi e consultivi.
ARTICOLI DA AGGIUNGERE
Si propone di aggiungere altri articoli per una più completa tutela degli animali, attingendo anche da altri regolamenti e/o aggiungerne di nuovi.
Ad esempio, potrebbero essere riportati i seguenti articoli, presenti in altri regolamenti similari:
Art……. -Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l’animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall’altra parte della recinzione.
Art……-Fauna selvatica
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992. 2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano. 3. E’ vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. 4. E’ vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. 5. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente. 6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dal Regolamento G.R.T. n. 13/R del 25/02/2004 e s.m.i. 7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività. 8. L’opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l’adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. 9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all’Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.
Necessario anche aggiungere nuovi articoli e/o sezioni riguardanti:
CINGHIALI
AVIFAUNA MIGRATORIA
FAUNA LAGHI DI GANZIRRI E FARO
PESCI
Le idee e proposte sopra riportate sono solo una parte delle idee e proposte che il mondo animalista messinese intende avanzare per dotare Messina di un Regolamento comunale che tenga conto delle sue specificità.
Per questo riteniamo sia utile rinviare l’approvazione del Regolamento prendendosi una pausa di riflessione che serva ad aprire una grande fase di ascolto di tutto l’associazionismo animalista cittadino e dell’intera città.