Il Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2010, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola e del Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi – ha approvato in via definitiva, il decreto legislativo di recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi, già approvata in prima lettura il 17 dicembre 2009 il cui obiettivo è creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione. La predisposizione di questo provvedimento, che incide sul decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico della radiotelevisione, è stata preceduta da una complessa fase di consultazione a cui hanno partecipato le associazioni del settore radiotelevisivo nazionale e locale, anche per le tecnologie innovative, operatori del settore comunicazioni elettroniche, associazioni degli utenti/consumatori, rappresentanti del settore editoriale, cinematografico, pubblicitario e produttivo connesso. Sono inoltre intervenuti rappresentanti del Comitato media e minori. E’ stata così elaborata una disciplina coerente con il dettato comunitario, che regola la materia in linea con l’evoluzione tecnologica e che è destinata a produrre effetti positivi sugli operatori di settore e dei settori connessi, nonché sui soggetti fruitori dei servizi. Sul testo si sono favorevolmente espresse le Commissioni parlamentari. Principali novità del Decreto Legislativo 1) Internet Viene chiarito a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla Direttiva, con un elenco dettagliato delle attività escluse (tra cui i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, giochi on line). È stato specificato che il regime dell’autorizzazione generale per i servizi a richiesta (diversi dalla televisione tradizionale, con palinsesto predefinito) non comporta in alcun modo una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività. 2) Produzione audiovisiva Sono stati reintrodotti gli obblighi di programmazione per tutti gli operatori (compresa la pay-tv), nonché le quote di programmazione e di investimento previsti per la RAI e l’accorciamento dei tempi per l’emanazione del regolamento nel cui ambito dovranno essere fissate le sottoquote in favore della cinematografia nazionale, non solo per quanto attiene agli obblighi di investimento, ma anche di programmazione. 3) Tutela dei minori Vengono recepite anche condizioni che rafforzano la tutela dei minori, soprattutto per quanto riguarda la pornografia, inequivocabilmente estesa a tutte le piattaforme di trasmissione. 4) Ordinamento automatico dei canali Si semplifica e si omogeneizza il posizionamento dei canali televisivi sul telecomando. È stata infatti prevista una sinergia tra l’Autorità Garante per le Comunicazioni (che predispone un “piano di numerazione” con criteri di salvaguardia in favore dell’emittenza locale) e il Ministero (che in sede operativa assegna i rispettivi numeri ai fornitori di contenuti televisivi), con potere di sospensione fino alla revoca dell’autorizzazione in caso di inosservanza. Si ritengono così superate le preoccupazioni espresse dall’emittenti locali in relazione ad una possibile scarsa visibilità della propria programmazione nell’ordinamento automatico dei canali fornito all’utenza.
Fonte: Ministero per le politiche europee – Ministero dello sviluppo economico