ussia pinoIl Sindaco di Guardavalle (Cz) Giuseppe Ussia ha firmato l’ordinanza rivolta a contrastare la diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus). Tale provvedimento elenca i comportamenti idonei al fine di evitare la costituzione di habitat volti a favorire la moltiplicazione di questo insetto che, lo ricordiamo, l’anno scorso ha causato non pochi problemi ad un numero cospicuo di dimoranti della Marina.

Per conoscerla meglio. Caratteristiche morfologiche: Aedes albopictus, più nota come zanzara tigre, è un piccolo insetto di circa 1 cm di lunghezza, di colore nero, con caratteristiche striature bianche sul corpo. Come tutte le zanzare, il suo ciclo vitale si svolge in quattro fasi: uova, larva, pupa e adulto. Le uova, deposte poco sopra la superficie dell’acqua, schiudono quando vengono nuovamente sommerse; da queste si sviluppano larve che, attraverso 4 stadi di crescita separati da altrettante mute, raggiungono lo stadio di pupa. La zanzara adulta sfarfalla dopo circa 48 ore, abbandonando la spoglia nell’acqua.

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Il Sindaco Giuseppe Ussia ha emanato l’ordinanza n. R.G. n. 19 del 16.04.2018, contenete le misure preventive contro il diffondersi della zanzara tigre e predisponendo la campagna di disinfestazione larvicida e adulticida per l’anno 2018:

Considerata l’attuale presenza e diffusione della cosiddetta “Zanzara Tigre “ Aedes aegypti ed Aedes albopictus “ , favorita dalle mutate condizioni meteo-climatiche verificatesi in Italia nell’ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell’umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la zanzara ha origine;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall’Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;

Ravvisata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l’obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell’intero territorio comunale ferme restando le competenze demandate all’Azienda sanitaria che continuerà la propria opera di bonifica in quelli pubblici.

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall’acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile e ottobre;

Ritenuta la necessità di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della Salute e dell’Ambiente;

Visti: • l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n° 1265 ; • le Circolari del Ministero della Sanità n°13/1991 e n° 42/1993 ; • la Legge 24.11.1981 n°689 ; • l’art. 107 comma 2 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 concernente le attribuzioni dirigenziali;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 20 Aprile e il 31 Ottobre 2018 a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali di:

– evitare l’abbandono definitivo e temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

– procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;

– diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acque nei tombini;

– non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall’Azienda Sanitaria per il monitoraggio dell’infestazione;

– trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;

– introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, quali vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

– introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvatori, tipo pesci rossi;

– il divieto del deposito e/o abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura in aree pubbliche al fine di impedire la dispersione degli stessi nell’ambiente in quanto concausa di proliferazione di insetti nocivi alla salute pubblica.

Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

– assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acque stagnanti anche temporanee;

Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

– curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

– mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d’acque;

– eliminare le eventuali sterpaglie;

A tutti i conduttori di orti di:

– privilegiare l’innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

– sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica ) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

– chiudere con coperchi a tenuta o con rete anti-zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua ;

Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero di:

– adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acque in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

Ai responsabili di cantieri di:

– evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni,

– sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;

– provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento da una somma di €.51,50 a €.516,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo (Legge 689/81).

Elenco Documenti (1)
– ORDINANZA n. 19 ZANZARA .pdf

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